Autonomia del curatore per il deposito delle somme riscosse nelle procedure concorsuali
La scelta dell’istituto, prima appannaggio del giudice delegato, ora è in mano al professionista
L’art. 131 del DLgs. 14/2019 (CCII) replica in larga parte il contenuto del precedente art. 34 del RD 267/42, ed è a sua volta una derivazione del più ampio e generale principio che si rinviene nell’art. 128 del CCII, secondo cui il curatore ha l’amministrazione del patrimonio compreso nella liquidazione giudiziale e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori.
Nell’espletamento del suo mandato il curatore ha il dovere di depositare su un conto corrente – acceso presso una banca o un ufficio postale – il denaro contante rinvenuto o, meglio, “le somme riscosse a qualunque titolo”, con una modifica rispetto al precedente sistema del DLgs. 5/2006 che lascia al professionista officiato piena autonomia
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