Versamento dei contributi ENASARCO per il primo trimestre entro il 20 maggio
Da pagare i contributi relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo
La scadenza per il versamento dei contributi dovuti alla Fondazione ENASARCO relativi al primo trimestre dell’anno 2025 è fissata al prossimo 20 maggio.
Con l’occasione si ricorda che, in forza di quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento ENASARCO, la contribuzione è trimestrale e deve pervenire alla Fondazione, salvo diversa scadenza, entro il 20° giorno del secondo mese successivo alla scadenza di ciascuno dei trimestri.
Ne consegue che, per la contribuzione dovuta per l’anno 2025, i termini di versamento scadono il:
- 20 maggio 2025, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo;
- 20 agosto 2025, per i mesi di aprile, maggio e giugno;
- 20 novembre 2025, per i mesi di luglio, agosto e settembre;
- 20 febbraio 2026, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre.
Sono tenuti a iscriversi alla Fondazione ENASARCO gli agenti e i rappresentanti del commercio di cui agli artt. 1742 e 1752 c.c. che operano, tanto individualmente quanto in forma societaria o associata, sul territorio nazionale per conto di preponenti italiani, ovvero anche stranieri aventi sede o una qualsiasi dipendenza in Italia.
Invece, non devono iscriversi alla Fondazione coloro che svolgano un’attività di intermediazione non avente a oggetto la promozione della conclusione di contratti e che sia priva dei requisiti di stabilità e continuità propri del contratto di agenzia, ossia: mediatori; procacciatori d’affari; informatori farmaceutici; propagandisti scientifici ed editoriali (nel caso in cui l’attività sia limitata alla mera propaganda); depositari e consegnatari di prodotti (salvo l’ipotesi nella quale l’attività di deposito o consegna dei beni non sia accessoria rispetto all’attività promozionale); agenti assicurativi; soci accomandanti delle società di persone.
Per quanto attiene al calcolo del contributo dovuto alla Fondazione, l’art. 4 del Regolamento stabilisce che il contributo previdenziale obbligatorio è determinato applicando l’aliquota contributiva del 17% su tutte le somme dovute all’agente a qualsiasi titolo (provvigioni, rimborsi spese, indennità di mancato preavviso, ecc.) in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora liquidate, ivi compresi acconti e premi. La percentuale del 17% è ripartita tra preponente e agente in misura paritetica – 8,5% ciascuno – ed è composta da un 14% destinato al calcolo delle prestazioni previdenziali, mentre il rimanente 3% viene destinato al ramo previdenza a titolo di solidarietà.
Il soggetto tenuto al versamento della contribuzione intera è il preponente, trattenendo la quota parte dell’agente all’atto di pagamento delle somme a lui dovute.
Il contributo è calcolato, per ciascun rapporto di agenzia, entro un minimale e un massimale stabilito anno per anno.
Nello specifico, con riferimento all’anno 2025:
- per l’agente plurimandatario il massimale è pari a 30.057 euro, mentre il minimale contributivo è pari a 507 euro;
- per l’agente monomandatario il massimale è pari a 45.085 euro, mentre il minimale contributivo è pari a 1.011 euro.
L’art. 6 del Regolamento individua poi una specifica contribuzione per gli agenti che svolgono la loro attività in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata. In queste ipotesi, infatti, il contributo è determinato applicando un’aliquota differenziata in base a scaglioni di importi provvigionali annui pari a:
- 4% (3% preponente - 1% agente), per provvigioni annue fino a 13.000 euro;
- 2% (1,50% preponente - 0,50% agente), per provvigioni annue da 13.000,01 euro e fino a 20.000 euro;
- 1% (0,75% preponente - 0,25% agente), per provvigioni annue da 20.000,01 euro e fino a 26.000 euro;
- 0,50% (0,30% preponente - 0,20% agente), per provvigioni oltre i 26.000 euro.
Nella propria area riservata all’interno del portale dell’ENASARCO, l’impresa preponente deve compilare la distinta on line, inserendo le provvigioni dei propri agenti, e in automatico verrà calcolato il contributo dovuto.
Per il versamento, è possibile scegliere tra:
- PagoPA;
- addebito su c/c bancario della ditta mandante.
Le imprese preponenti che utilizzano l’addebito automatico bancario devono confermare la distinta 5 giorni lavorativi prima della scadenza.
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