Sindaco dimissionario in «prorogatio» fino al subentro del supplente
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 14102, depositata ieri, rileva, almeno implicitamente, vale a dire sottolineando la correttezza delle argomentazioni sviluppate dalla decisione di merito, che il sindaco, in caso di dimissioni, entra in regime di prorogatio. Di conseguenza, continua a dover svolgere il proprio incarico quanto meno fino al momento di effettivo subentro del sindaco supplente.
Si precisa, inoltre, come i sindaci con incarico di revisione siano responsabili del fatto di non avere rilevato la sopravvalutazione delle rimanenze di magazzino. È reputato, infatti, assolutamente ragionevole ritenere – come avevano fatto i giudici di merito – che se il Collegio sindacale deve vigilare sulla corretta amministrazione della società e sull’adeguatezza del suo assetto organizzativo, amministrativo e contabile, avuto riguardo alla natura e alle dimensioni dell’impresa, non possa considerarsi tale un assetto amministrativo e contabile che consente all’organo amministrativo di alterare i dati di bilancio.
Peraltro, conclude la Suprema Corte, i principi contabili sanciscono l’obbligo di verificare l’esistenza fisica delle rimanenze e la veridicità della valutazione operata dagli amministratori.
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