Immobili di imprese in amministrazione straordinaria senza agevolazioni IMU
Il differimento del termine di pagamento dell’imposta riguarda soltanto gli immobili nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa
Ai fini dell’IMU, agli immobili delle imprese in amministrazione straordinaria non possono essere estese le agevolazioni previste per gli immobili nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, nemmeno quando la procedura ha finalità liquidatoria.
È questo in conclusione il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 14026 del 26 maggio 2025, la cui fattispecie analizzata riguarda una grande holding in amministrazione straordinaria ai sensi del DLgs. 270/1999 alla quale il Comune di Roma richiede il pagamento dell’IMU per le annualità 2012 e 2013.
La questione, quindi, riguarda la disposizione contenuta nell’art. 10 comma 6 del DLgs. 504/92, peraltro analoga a quella attualmente in vigore dell’art. 1 comma 768 della L. 160/2019, ...
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