L’erede «diseredato» da un testamento successivo non paga l’imposta di successione
Non è possibile rinvenire la soggettività passiva ai fini dell’imposta in capo a tale soggetto, anche se ha presentato la dichiarazione di successione
Tra i principi che regolano la successione ereditaria, nel nostro ordinamento, vi è quello della revocabilità delle disposizioni testamentarie (sancito dagli artt. 587 e 679 e ss. c.c.): finché è in vita, il testatore può cambiare idea e modificare le disposizioni mortis causa infinite volte e la facoltà di revocare il testamento non è rinunciabile. Queste regole sono espressione della volontà legislativa di tutelare l’assoluta libertà e spontaneità delle disposizioni testamentarie, nonché della natura di atto “a causa di morte” del testamento: se la morte è la causa stessa delle attribuzioni, non vi è affidamento di terzi da proteggere.
Ne deriva che, in pratica, possono coesistere più testamenti, uno (o alcuni) dei quali resta “valido” se gli altri risultano revocati ...
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