Royalties con trattamento peculiare nella Convenzione Italia-Austria
La formulazione letterale del Trattato «apre» all’esenzione in un numero significativo di casi
L’art. 12 par. 1 del modello OCSE 2017, con riferimento alle royalties corrisposte da un soggetto residente in uno Stato contraente a un altro residente in un altro Stato contraente che ne sia anche il beneficiario effettivo, prevede una potestà impositiva esclusiva del Paese della residenza.
A differenza di quanto prescritto dal modello convenzionale, i Trattati conclusi dall’Italia contengono, nella maggior parte dei casi (fanno eccezione le risalenti Convenzioni concluse con Irlanda e Ungheria, nonché quelle con Cipro e Unione Sovietica, tuttora applicabile nei rapporti con Kirghizistan e Tagikistan), una deroga al principio sopra esposto, in quanto viene prevista una potestà impositiva concorrente fra il Paese della residenza e il Paese della fonte. Come infatti indicato nel ...
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