Il Governo ammette l’acquiescenza parziale
A questo punto anche la definizione al terzo delle sanzioni dovrebbe poter essere parziale
Il Ddl. con misure di semplificazione per le imprese, approvato nell’ultima riunione del Consiglio dei Ministri, apporta alcune modifiche in tema di definizione delle pendenze tributarie durante la procedura di accertamento.
Si tratta di modifiche che, se il disegno di legge verrà approvato, saranno applicabili “a regime” e non in via eccezionale:
- l’estensione dell’acquiescenza all’accertamento agli avvisi di liquidazione;
- la possibilità di prestare acquiescenza all’accertamento o all’avviso di liquidazione anche in senso parziale.
Il testo in circolazione, formalmente, stabilisce che, se il contribuente rinuncia al ricorso entro i relativi termini, le sanzioni di cui agli artt. 70 e 71 del DPR 131/86 (dichiarazione di un minor valore e occultazione di corrispettivo) e agli artt. 50 e 51 del DLgs. 346/90 (omessa o infedele dichiarazione di successione) contestate nell’accertamento o “nell’avviso di liquidazione” sono ridotte al terzo dell’irrogato.
Si ricorda che secondo la censurabile prassi degli uffici, per quanto riguarda le imposte indirette diverse dall’IVA solo gli “accertamenti” e non anche gli avvisi “di liquidazione” possono formare oggetto di adesione e, di riflesso, di acquiescenza ai sensi dell’art. 15 del DLgs. 218/97.
Ciò, quanto meno per l’acquiescenza, ha una indiretta conferma normativa considerato che l’art. 15 comma 2-bis.1 del DLgs. 218/97 indica quali avvisi di liquidazione (prima casa e piccola proprietà contadina) possono rientrare nell’acquiescenza, lasciando intendere che per gli altri questo istituto è precluso.
Per il futuro, gli atti impositivi (siano essi di accertamento o di liquidazione) potranno rientrare nell’acquiescenza, a condizione che con gli stessi siano irrogate le sanzioni indicate. Se il testo non verrà cambiato, continuerà quindi, a dire il vero inspiegabilmente, a essere esclusa dall’acquiescenza l’omessa registrazione ex art. 69 del DPR 131/86.
Pur ribadendo che si tratta di una bozza, il Ddl., per quanto riguarda gli avvisi di liquidazione, fa riferimento alla sola acquiescenza e non anche alla ordinaria procedura di accertamento con adesione.
Appare scontato che, nel momento in cui si ammette l’acquiescenza per gli avvisi di liquidazione, non vi è ragione per escludere l’accertamento con adesione come già detto dalla giurisprudenza in tema di prima casa (Cass. 3 dicembre 2021 n. 38288).
Gli avvisi di liquidazione hanno, salvo rare ipotesi, natura accertativa e non solo liquidatoria, basti pensare al caso della prima casa o al disconoscimento di altre agevolazioni o ancora alla riqualificazione degli atti, in cui viene accertata a tutti gli effetti una maggiore imposta.
Fermarsi al nomen iuris ed escludere l’adesione è espressione di una visione “miope” della procedura tributaria.
Detto ciò, l’acquiescenza ex art. 15 del DLgs. 218/97 viene ammessa anche in forma parziale (in questo senso si era già espressa la giurisprudenza, forse forzando un po’ il dato normativo, Cass. 11 maggio 2018 n. 11497).
Il disegno di legge stabilirebbe però che “La rinuncia a impugnare l’avviso di accertamento o di liquidazione o a formulare l’istanza di accertamento con adesione può essere parziale solo se riferita a singole violazioni dotate di rilevanza autonoma contestate nel medesimo atto”.
Questo inciso, verosimilmente, potrà essere foriero di problemi interpretativi considerato che non sempre è agevole individuare quando una violazione è autonoma.
Si può comunque ipotizzare che siano autonome le violazioni relative a distinte imposte recuperate mediante lo stesso accertamento, così come le violazioni, pur sempre relative alle imposte sui redditi ma concernenti diverse categorie reddituali.
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