Garantita la continuità nella copertura dell’assegno di inclusione
Via al contributo straordinario per colmare il mese di sospensione
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 di ieri, 5 agosto, è stata pubblicata la L. 1° agosto 2025 n. 113, di conversione del DL 92/2025, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi e disposizioni nel settore del lavoro e delle politiche sociali.
Tra le novità, merita attenzione la previsione di un contributo straordinario a favore dei nuclei familiari interessati dalla sospensione di un mese dell’assegno di inclusione (Adi), dopo un periodo di fruizione non superiore a diciotto mesi.
Con l’occasione, si ricorda che l’Adi è stato introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, dall’art. 1 del DL 48/2023, con la finalità di contrastare la povertà, la fragilità e l’esclusione sociale delle fasce deboli, per mezzo di percorsi di inserimento sociale, formazione, di lavoro e politica del lavoro.
Per quanto attiene alla durata del beneficio economico, al comma 2 dell’art. 3 del DL 48/2023 è specificato che lo stesso è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi, potendo essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi.
Coloro che hanno beneficiato dell’Adi da gennaio 2024 hanno concluso il periodo di fruizione di diciotto mesi a giugno 2025. Detti soggetti, in presenza dei requisiti posti dalla legge, hanno potuto quindi presentare istanza di rinnovo per altri dodici mesi, dal 1° luglio: se la domanda è stata fatta entro il 31 luglio, l’Adi riprenderà a essere erogato dal mese di agosto, dopo la sospensione di un mese; altrimenti dal mese successivo a quello di presentazione.
Proprio al fine di evitare che la fruizione del contributo de quo venga sospesa per un mese è intervenuto l’art. 10-ter del decreto in esame, con la previsione, in via eccezionale per il 2025, di un contributo straordinario finalizzato a garantire ai fruitori dell’Adi una continuità nella copertura di tale beneficio a fronte del mese di sospensione previsto dalla normativa vigente menzionata. Il contributo straordinario, pari all’importo della prima mensilità di rinnovo e comunque non superiore a 500 euro, è riconosciuto ai nuclei familiari che hanno presentato domanda di rinnovo e che sono stati ammessi all’ulteriore periodo di dodici mensilità. Ove spettante, tale contributo è erogato con la prima mensilità di rinnovo dell’Adi e comunque entro il mese di dicembre.
A fronte del termine di questo primo “ciclo” di erogazione dell’Adi, l’INPS ha peraltro precisato, con il comunicato del 26 giugno 2025 (si veda “Da luglio rinnovo delle domande per l’assegno di inclusione” del 27 giugno 2025), che lo stesso ente trasmetterà ai beneficiari che abbiano raggiungo il termine delle diciotto mensilità un sms contenente indicazioni per la presentazione del rinnovo, il cui testo riporta: “Hai percepito le 18 mensilità di ADI. Per riprendere a ricevere la prestazione, potrai presentare una nuova domanda dal prossimo mese”.
Si ricorda da ultimo che, per semplificare il processo di rinnovo, con il comunicato predetto l’INPS ha chiarito che i nuclei familiari invariati nella loro composizione rispetto alla precedente domanda non dovranno iscriversi nuovamente al SIISL né sottoscrivere un nuovo Patto di attivazione (PAD). Il modello di domanda, rimasto invariato, potrà, pertanto, essere presentato da qualsiasi componente maggiorenne del nucleo.
Nell’eventualità di cambiamenti nel nucleo familiare, invece, dopo la presentazione della domanda, dovrà essere seguita la procedura ordinaria di iscrizione al SIISL e di sottoscrizione del PAD nucleo.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41