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Litisconsorzio necessario tra comproprietari nel classamento

Il giudicato ottenuto dal proprietario della costruzione fa stato per il proprietario del suolo

/ Fabio FRONTONI

Mercoledì, 27 agosto 2025

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In materia catastale accade spesso che un unico atto impositivo coinvolga più soggetti passivi, come nel caso di immobili in comproprietà o gravati da diritti reali distinti (usufrutto, nuda proprietà, superficie, enfiteusi). In tali ipotesi, il rapporto tributario si configura come unitario e inscindibile e tutti i soggetti interessati devono essere necessariamente chiamati in giudizio: si tratta di litisconsorzio necessario. La mancata partecipazione di uno o più litisconsorti determina un vizio del processo, che, in linea di principio, imporrebbe l’integrazione del contraddittorio o, qualora sia già intervenuta una decisione, l’annullamento della sentenza.

Tuttavia, la giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione (n. 22305 del 2 agosto 2025) ha adottato un approccio pragmatico, ispirato all’effettività della tutela giurisdizionale e al rispetto dei principi costituzionali di economia processuale e ragionevole durata del processo.

Il punto di svolta è rappresentato dal giudicato esterno sopravvenuto. Se, in un procedimento parallelo, uno dei contribuenti ha ottenuto l’annullamento definitivo dell’atto impositivo, tale decisione non può rimanere priva di effetti nei confronti degli altri. L’annullamento, infatti, incide su un atto unitario, che regola un rapporto comune a tutti i soggetti coinvolti. La Corte ha chiarito che, in questi casi, l’efficacia del giudicato favorevole si estende automaticamente anche agli altri litisconsorti, a prescindere dalla loro partecipazione diretta al giudizio.

La Suprema Corte ha anche precisato che il giudicato può essere validamente opposto nel giudizio di legittimità, purché l’eccezione venga sollevata tempestivamente e in modo autosufficiente, cioè allegando e illustrando integralmente la decisione passata in giudicato. Non assume rilievo che il giudicato si sia formato dopo la conclusione del giudizio di merito: ciò che conta è che esso sia intervenuto prima della pronuncia definitiva della Cassazione e sia stato ritualmente introdotto nel giudizio di legittimità.

Questo orientamento consente alla Suprema Corte di superare eventuali vizi processuali – come il mancato contraddittorio con gli altri comproprietari – quando l’annullamento dell’atto impositivo è già definitivo per effetto di una pronuncia resa in altro procedimento. In simili casi, un rinvio del giudizio al primo grado per sanare il difetto del contraddittorio risulterebbe del tutto superfluo, giacché l’esito sarebbe già preconfezionato: l’atto è stato annullato con sentenza passata in giudicato e non può riacquistare efficacia.

Il litisconsorzio necessario non osta all’estensione del giudicato

La ratio del principio è chiara: non ha senso prolungare il processo quando il diritto è già stato soddisfatto e nessun interesse concreto residua in capo alle parti. La decisione nel merito, anche in sede di legittimità, è quindi non solo ammissibile ma doverosa, in quanto evita inutili duplicazioni e assicura una conclusione celere del giudizio.

Resta pienamente garantito il diritto di difesa. Nessun contribuente subisce conseguenze pregiudizievoli senza aver avuto la possibilità di partecipare al processo. Al contrario, il litisconsorte “pretermesso” beneficia della pronuncia favorevole emessa in altro giudizio, senza che ciò comporti alcuna compressione delle sue prerogative processuali. In sostanza, il principio del litisconsorzio necessario non viene negato, ma viene interpretato in modo conforme alle esigenze di giustizia sostanziale.

La Cassazione ha così tracciato un percorso chiaro e sistematico: quando l’atto impositivo è stato annullato con sentenza definitiva in un procedimento parallelo, non è necessario far ripartire il processo per sanare il difetto di contraddittorio. È sufficiente – e preferibile – chiudere il giudizio in sede di legittimità con una decisione nel merito che estenda l’annullamento anche agli altri contribuenti.

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