Serve il rispetto del contraddittorio per la conferma delle misure protettive
La mancata notificazione alle «altre parti» rende la domanda improcedibile
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con provvedimento del 26 maggio 2025, ha stabilito come, ai fini della conferma delle misure protettive, assume rilievo anche la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti delle parti interessate: in forza dell’art. 55 comma 2 del DLgs. 14/2019 (CCII), infatti, la mancata notificazione del ricorso e del decreto alle “altre parti” entro il termine perentorio (non superiore a 8 giorni) rende la domanda improcedibile.
Le “parti destinatarie” della notifica si individuano in tutti gli interessati alla pronuncia in base all’accordo in itinere.
La funzione delle misure protettive e cautelari di cui al CCII – desumibile dagli artt. 2 lett. p) e q), 54 comma 1, 55 commi 4 e 5 del CCII, nonché dall’art. 6 § 1 e dal considerando n. 32 della direttiva Ue n. 1023/2019 – è quella di favorire il buon esito delle trattative finalizzate alla individuazione dello strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza e all’elaborazione del piano di ristrutturazione “anche prima dell’accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza”.
In particolare, per le misure di cui all’art. 54 comma 3 del CCII opera il modello processuale di cui all’art. 55 comma 2, che assegna all’autorità giudiziaria il compito di confermare, modificare o revocare le predette misure.
E in verità, quanto ai presupposti per la concessione e/o conferma delle misure protettive sussiste espresso richiamo alle norme del procedimento cautelare uniforme di cui agli artt. 669-bis ss. c.p.c.
Pertanto, anche le misure in esame – strumentali ad assicurare l’esito positivo delle trattative (anche) nel pre-accordo di ristrutturazione di cui all’art. 54 comma 3 – presuppongono il fumus boni iuris e il periculum in mora.
Secondo la dottrina, tale aspetto configura una novità introdotta dal CCII, a differenza del sistema previgente in cui la protezione del patrimonio operava automaticamente.
In presenza di un pre-accordo di ristrutturazione dei debiti, inoltre, come nel caso di specie, si rende necessaria l’attestazione di un professionista indipendente avente ad oggetto le trattative in corso con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti e l’idoneità della proposta ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o non sono disponibili a trattare.
L’adozione della misura protettiva ha efficacia erga omnes (anche ex art. 54 comma 3), essendo indirizzata a coloro i quali hanno già assunto o potrebbero assumere iniziative che con la conferma delle misure si intende inibire, tuttavia – precisa il tribunale – la verifica del fumus deve avvenire nei confronti di tutti coloro che, direttamente o indirettamente, sono interessati dall’accordo di ristrutturazione in itinere.
Il contraddittorio ai fini della conferma delle misure ex artt. 54 comma 3 e 55 comma 2 deve consentire: ai creditori interessati di interloquire sull’esistenza, sullo stato e sulle prospettive delle stesse e a quelli estranei di interloquire circa l’idoneità dell’accordo ipotizzato dall’imprenditore a garantire la loro soddisfazione integrale nei termini di cui all’art. 57, anche mediante verifica sulla ragionevolezza, logicità, analiticità e completezza della prognosi ex ante contenuta nell’attestazione indipendente depositata.
In caso di violazione o falsa applicazione dell’art. 54 comma 3 del DLgs. 14/2019, quindi, la domanda di conferma delle misure protettive disposte inaudita altera parte non può essere accolta.
Nel caso di specie, l’obbligo di instaurare il contraddittorio non era stato osservato.
Inoltre, ai fini del superamento del dissesto finanziario, il debitore richiedeva l’accesso ad un accordo di ristrutturazione (ADR) ad efficacia estesa ex art. 61 del CCII, tuttavia, il tribunale evidenziava il deficit dell’attestazione del professionista, che giustificava il rigetto della domanda di conferma.
È richiamato, al riguardo, l’orientamento – maturato sotto il vigore dell’art. 182-bis del RD 267/42, ma applicabile anche nel CCII – secondo il quale la relazione di attestazione rilasciata da un professionista indipendente, ex art. 182-bis del RD 267/42, deve dare atto, a pena di nullità, dell’attuabilità dell’accordo con particolare riguardo alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei (Cass. n. 13154/2023).
Il tipo di controllo che il Tribunale è chiamato a compiere, infatti, non è meramente formale, ma sostanziale, ed è compiuto mediante attenta verifica della completezza, coerenza e ragionevolezza della relazione dell’esperto, al fine di garantire i creditori estranei (e i terzi); (Trib. Bologna 28 giugno 2023 n. 97).
Nella fase di conferma delle misure protettive, quindi, l’attestazione deve consentire la verifica del fumus in termini di verosimiglianza delle prospettive dell’accordo con particolare riferimento ai creditori estranei.
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