Indetraibile l’IVA sull’impianto utilizzato dalla controllata
L’incremento delle operazioni attive non costituisce un elemento determinante ai fini della detrazione
La possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi costituisce un principio cardine dell’imposta, in grado di garantirne la neutralità in capo ai soggetti che esercitano imprese, arti o professioni.
Tale diritto, in forza della normativa unionale, può essere esercitato nella misura in cui i suddetti beni e servizi siano impiegati ai fini di operazioni soggette al tributo (art. 168 della direttiva 2006/112/Ce).
In questo senso, diviene fondamentale accertare l’esistenza di un nesso diretto e immediato fra le operazioni “a monte” e quelle “a valle”, prendendo in considerazione, in particolare, l’uso effettivo dei beni e dei servizi acquistati, “senza che l’aumento del fatturato o del volume delle operazioni imponibili costituisca un elemento pertinente al riguardo” (Corte di Giustizia causa C-696/22).
Un caso, recentemente esaminato dai giudici di legittimità (Cass. 8 maggio 2025 n. 12227), può essere utile ad esplicitare i principi appena menzionati.
Il fatto di causa riguardava una società (Alfa) esercente attività di produzione di oli e grassi di animali grezzi o raffinati che si vedeva negare la detrazione dell’IVA assolta sull’acquisto di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, in quanto utilizzato dalla propria controllata e, pertanto, ritenuto non inerente rispetto all’attività esercitata.
In base a quanto emerso dai verificatori in sede di indagine, Alfa, dopo l’acquisto del bene, aveva costituito una nuova società, partecipata al 100%, concedendole in comodato gratuito il terreno su cui insisteva l’impianto, che, secondo gli accordi, sarebbe stato alimentato esclusivamente con le fonti rinnovabili prodotte dalla controllante.
La tesi difensiva della società poggiava sulla considerazione che l’inerenza del costo “doveva ritenersi provata stante la correlazione tra la spesa e l’attività di impresa in senso ampio”; la circostanza che la controllata, nell’utilizzare l’impianto, impiegasse, per la sua alimentazione gli oli e i grassi di animali grezzi o raffinati di Alfa avrebbe reso l’investimento “funzionale all’attività di impresa”.
Differente è la posizione dei giudici di legittimità. L’inerenza di un costo, presupposto per l’esercizio del diritto alla detrazione, discende dalla possibilità di correlare l’acquisto con l’attività esercitata, escludendo quanto si collochi “in una sfera estranea” a detta attività (si vedano Cass. n. 12227/2025 e Cass. n. 450/2018).
L’aumento della vendita di fonti rinnovabili da parte della società, conseguente alla produzione di energia elettrica dell’impianto da parte della controllata, costituisce “un risultato solo eventuale, non rilevante ai fini della valutazione della strumentalità del costo da rapportarsi esclusivamente (…) all’attività di impresa concretamente esercitata dalla contribuente che (…) si esauriva pacificamente nella produzione di oli e grassi animali” (Cass. n. 12227/2025).
L’irrilevanza della quantità delle cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate “a valle” ai fini della valutazione dell’inerenza dei costi trova un’ulteriore conferma in casi, differenti da quello testé esaminato, in cui non sussistono operazioni attive. La Cassazione ha più volte riconosciuto la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione sugli acquisti funzionali a intraprendere un’attività, anche se questa, poi, non risulta iniziata per cause non imputabili alla volontà dell’acquirente (fra le altre, si veda Cass. 21439/2021).
In questa direzione recentemente è stata ritenuta ammissibile la detrazione dell’IVA assolta con riguardo a lavori di adeguamento di immobili alle disposizioni normative in materia di rifiuti pericolosi da parte di una società, costituita per la raccolta, riduzione volumetrica, stoccaggio e riutilizzo di pneumatici fuori uso, alla quale, per la sussistenza di situazioni oggettive che non avevano consentito il rilascio delle necessarie autorizzazioni, era stato impedito l’avvio dell’attività (Cass. 8 maggio 2025 n. 12232).
I giudici di legittimità hanno ribadito che ai fini della detraibilità rileva “l’effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali”. La detrazione dell’IVA è riconosciuta, infatti, alle attività preparatorie, “purché il bene o il servizio acquisito, anche se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario all’organizzazione dell’impresa ovvero funzionale all’iniziativa economica programmata” e il mancato utilizzo sia dovuto a “cause indipendenti dalla volontà del contribuente, sia pure in un’accezione ampia” (Cass. n. 12232/2025, Cass. n. 30685/2024, Cass. n. 7440/2021).
Il diritto viene meno, tuttavia, quando si interrompe la “relazione stretta e diretta” tra l’acquisto “a monte” e le operazioni soggette a imposta “a valle”, come nell’ipotesi in cui il bene acquistato non possa essere utilizzato per gli scopi prefissati.
È il caso di un “immobile” destinato a parcheggio privato, che non può essere impiegato in ragione del suo vincolo a “verde pubblico” (Cass. 15254/2025). In tale circostanza, il soggetto passivo è tenuto a procedere alla rettifica della detrazione dell’imposta assolta al momento dell’acquisto.
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