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Codice di condotta per gli influencer rilevanti

Si considerano tali coloro che hanno almeno 500.000 follower o un numero di visualizzazioni medie mensili pari a un milione

/ Giada GIANOLA

Sabato, 20 settembre 2025

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L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha di recente posto un punto fermo sulla regolamentazione dell’attività svolta dagli influencer attraverso l’approvazione, con la delibera n. 197/25/CONS, sia delle modifiche alle Linee guida approvate con la precedente delibera n. 7/24/CONS (Allegato A), sia di uno specifico codice di condotta (Allegato B).

Con le nuove Linee guida l’Autorità fornisce alcune definizioni e detta una serie di principi da rispettare, individuando le disposizioni del DLgs. 8 novembre 2021 n. 208 (c.d. “Testo unico dei servizi di media audiovisivi”) immediatamente applicabili ai c.d. influencer “rilevanti” e le misure necessarie a garantirne l’uniforme e coerente applicazione.

Dalle stesse emerge, infatti, una distinzione all’interno della macrocategoria degli influencer ai fini dell’applicazione della disciplina di cui alle Linee guida stesse e al codice di condotta, vale a dire i c.d. influencer “rilevanti”, da un lato, e gli influencer che non raggiungono determinate soglie, dall’altro. I primi sono quelli che hanno almeno 500.000 follower o un numero di visualizzazioni medie mensili pari a un milione su almeno una delle piattaforme di social media o di condivisione video utilizzate. Si tratta del numero di volte in cui un contenuto viene visualizzato, incluse le eventuali visualizzazioni multiple da parte dello stesso utente (il riferimento temporale per il calcolo delle visualizzazioni medie mensili coincide con i 6 mesi antecedenti la valutazione).

Gli influencer “rilevanti”, come si legge in un comunicato stampa diffuso dalla stessa AGCOM – “dovranno essere chiaramente individuabili e attenersi a regole precise in materia di comunicazioni commerciali, tutela dei diritti fondamentali, protezione dei minori e tutela della proprietà intellettuale”, con l’impegno, in merito a quest’ultimo punto, a non condividere, pubblicare o caricare contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale che violano o il diritto d’autore o i diritti di proprietà industriale di altri.

Le Linee guida indicano quindi le disposizioni del Testo unico agli stessi direttamente applicabili, indipendentemente dal mezzo o dal format utilizzati, specificando che risultano altresì applicabili tutte le delibere dell’Autorità attuative di tali disposizioni.
Agli influencer che, per contro, non raggiungono le sopra indicate soglie e che operano in maniera meno continuativa e strutturata, specifica l’AGCOM, non appare invece giustificata l’imposizione delle norme richiamate nelle Linee guida e nel codice di condotta (ferma restando l’applicazione degli artt. 41 e 42 del Testo unico alle piattaforme per la condivisione di contenuti).

Quanto proprio al codice di condotta, lo stesso prevede tra l’altro anche sistemi di trasparenza e riconoscibilità degli influencer.
I suoi destinatari sono gli influencer “rilevanti”, per i quali viene espressamente prevista la compilazione e l’invio all’Autorità – direttamente da parte loro o di un delegato – di un modulo in cui indicare una serie di informazioni utili a identificarli, specificate al punto 2.2. del codice di condotta.

Sulla scorta delle informazioni ricevute e di quelle detenute sulla base della propria attività di vigilanza, l’Autorità stila quindi un elenco dei soggetti sottoposti alla propria vigilanza, il cui aggiornamento è previsto il 15 aprile e il 15 ottobre di ogni anno. In fase di prima applicazione, gli influencer interessati dall’obbligo devono inviare all’Autorità il modulo entro il termine di 6 mesi dalla pubblicazione della delibera di adozione del codice di condotta e, successivamente alla prima pubblicazione dell’elenco, sono tenuti a comunicare all’Autorità eventuali variazioni intervenute in relazione al loro stato.
Questi temi saranno approfonditi nelle dirette web “Influencer, creator e nuove professioni digitali: profili giuridici e fiscali” del 24 settembre e del 1° ottobre 2025.

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