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FISCO

Da martedì piattaforma per il bonus veicoli elettrici accessibile ai venditori

Successivamente dovranno registrarsi gli acquirenti per presentare le richieste di contributo

/ Lorenzo MAGRO

Sabato, 20 settembre 2025

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Si avvia l’iter di riconoscimento dei contributi previsti dal DM 8 agosto 2025 n. 236 per la sostituzione di un veicolo termico con un nuovo veicolo elettrico a emissioni zero (si veda “Nuovi incentivi per l’acquisto di auto elettriche” del 12 settembre 2025).

Con comunicato del 18 agosto 2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) ha reso noto che, a partire dalle ore 12:00 di martedì 23 settembre 2025, i venditori dei veicoli elettrici potranno registrarsi presso l’apposita piattaforma informatica (reperibile, secondo le indicazioni del comunicato, al link www.bonusveicolielettrici.mase.gov.it).

Il comunicato ministeriale riporta inoltre che lunedì 22 settembre sarà tenuto un apposito webinar per illustrare le modalità operative di registrazione degli esercenti (il link di partecipazione sarà inviato dal MASE a ciascuna associazione di categoria).

Giova ricordare che la registrazione sulla piattaforma dei venditori dei veicoli elettrici è finalizzata a rendere reperibile l’elenco dei veicoli acquistabili fruendo dell’incentivo; inoltre, a seguito della “generazione” del bonus sulla piattaforma da parte dei richiedenti, compete ai venditori la validazione dell’incentivo, a pena di decadenza.
Possono registrarsi alla piattaforma i venditori di veicoli a motore destinati al trasporto di persone o di merci, nonché gli esercenti con un codice ATECO prevalente che risulti congruente con le predette attività.

All’atto della registrazione, il venditore dovrà inserire: il codice fiscale della propria azienda, i luoghi dei punti vendita, l’IBAN del conto corrente dedicato su cui intende ricevere il rimborso del MASE (a fronte dello sconto applicato all’acquirente, in forza del contributo) e, per ogni punto vendita, il link alla vetrina dei veicoli elettrici acquistabili con il bonus.
Sulla base delle registrazioni, verrà messa a disposizione, nell’area pubblica della piattaforma informatica, una pagina di ricerca degli esercenti aderenti all’iniziativa.

Nel comunicato del MASE non viene invece ancora indicata la data a partire dalla quale gli acquirenti dei veicoli elettrici dovranno iscriversi alla piattaforma, per la richiesta dei contributi (possibile fino ad esaurimento delle risorse disponibili, e comunque non oltre il 30 giugno 2026). Si ricorda che possono fruire dei contributi, sussistendone i requisiti:
- le persone fisiche (con ISEE non superiore a 40.000 euro), per l’acquisto di un solo veicolo nuovo di categoria M1 ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV) e con prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice non superiore a 35.000 euro (IVA e optional esclusi).
- le microimprese (che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo o un bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro), con riferimento all’acquisto di un massimo di due veicoli nuovi commerciali di categoria N1 o N2 ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV).

Persone fisiche e microimprese devono inoltre avere residenza o sede legale in una c.d. “area urbana funzionale” e, contestualmente all’acquisto del nuovo veicolo elettrico, consegnare al venditore, ai fini della rottamazione, un veicolo della medesima categoria, omologato in una classe fino a Euro 5 (che risulti posseduto dal richiedente l’incentivo da almeno 6 mesi). Inoltre, i beneficiari del contributo dovranno risultare intestatari del veicolo elettrico acquistato, la cui proprietà andrà mantenuta per almeno 24 mesi.

Gli incentivi sono corrisposti dal venditore all’acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto. A sua volta, il venditore riceverà dal MASE il rimborso dell’importo dei contributi per cui ha applicato detto sconto.

Validazione del bonus da parte del venditore

Entro 30 giorni dalla “generazione” del bonus da parte del richiedente, il venditore dovrà validare l’incentivo, a pena di decadenza. A tal fine il venditore, contestualmente alla sottoscrizione del documento comprovante l’acquisto, dovrà inserire nella piattaforma il codice del voucher relativo al bonus, il costo del veicolo (specificando l’IVA) e l’importo versato dal beneficiario a titolo di acconto (il bonus non potrà essere utilizzato per compensare l’acconto).

In caso di mancata validazione nei termini, l’importo del bonus sarà integralmente riversato nel plafond residuo disponibile. Il richiedente che non ha ottenuto la validazione del bonus, da parte del venditore, potrà richiedere un altro bonus fino a esaurimento del plafond residuo disponibile (fermo restando il termine ultimo del 30 giugno 2026 per la validazione).

Inoltre, sempre a pena di decadenza dall’agevolazione, entro 30 giorni dalla data di consegna del veicolo elettrico nuovo, il venditore dovrà consegnare il veicolo termico usato ad un demolitore (provvedendo inoltre alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista, e indicando nella piattaforma le date consegna del veicolo elettrico nuovo e di rottamazione del veicolo termico).

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