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Senza PEC accesso all’abilitazione del revisore della sostenibilità precluso

L’unica modalità per comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata è attraverso il Portale della revisione

/ REDAZIONE

Martedì, 9 settembre 2025

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Ieri sul portale istituzionale della revisione legale è stata pubblicata una nota informativa con la quale si sollecitano gli iscritti al Registro, che non hanno ancora provveduto a comunicare o che non hanno aggiornato il proprio indirizzo PEC, a procedere a tale adempimento.

Si ricorda come l’art. 16 comma 7 del DL 185/2008, conv. con modificazioni nella L. 2/2009, integri l’obbligo comunicativo da parte degli iscritti al Registro dell’indirizzo di posta elettronica certificata espressamente previsto dall’art. 7 comma 1 lettera d-bis) del DLgs. 39/2010. Il funzionamento dell’indirizzo di posta elettronica certificata deve essere costantemente monitorato da parte degli iscritti al fine di consentire all’amministrazione di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni agli stessi.

Si evidenzia, inoltre, come il mancato inserimento/aggiornamento dell’indirizzo PEC:
- sia soggetto alle sanzioni previste dall’art. 24 del DLgs. 39/2010 e disciplinate nello specifico dall’art. 13 del DM 135/2021 (sanzioni amministrative pecuniarie da cinquanta euro a duemilacinquecento euro);
- non consentirà ai revisori legali interessati l’accesso alla procedura di abilitazione all’attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità (nella c.d. “fase 2”) di cui “entro la fine del mese di settembre saranno date informazioni e aggiornamenti” (si veda “Abilitazione dei revisori della sostenibilità in tre fasi” del 5 marzo 2025).

In calce alla nota informativa in esame è stato inserito un link al tutorial “Come comunicare la tua PEC” dove sono descritti i vari passaggi per la comunicazione. Il professionista deve, innanzitutto, accede alla propria area riservata (mediante SPID o CIE), cliccando sul box di login posto in alto a destra sul sito istituzionale della revisione.

Si sottolinea come l’unica modalità per comunicare la PEC sia attraverso il Portale della revisione. In caso di eventuale contraddittorio durante un procedimento sanzionatorio, non saranno ritenute valide le comunicazioni effettuate tramite canali alternativi (es., raccomandate, telefonate agli uffici competenti, mail generiche, richieste al servizio di assistenza help-desk o altro). Successivamente, si comunica l’indirizzo posta elettronica certificata nella sezione “Contenuto informativo”.

Indirizzo PEC non obbligatorio ma consigliato per i tirocinanti

Il revisore dovrà, poi, accertarsi di aver digitato una PEC valida, attiva e priva di errori di battitura.
Nel documento si evidenzia, infine, come normativamente non sia previsto un obbligo specifico per i tirocinanti. Tuttavia, anche per tali soggetti è consigliato dotarsi di un indirizzo PEC, al fine di attestare l’invio e la ricezione di documenti informatici con pari valore legale di una raccomandata A/R tradizionale.

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