Bonus 4.0 ai soci per trasparenza anche negli anni successivi
L’attribuzione, per il Fisco, può avvenire anche dopo la maturazione del credito
Il credito d’imposta per investimenti 4.0 può essere attribuito ai soci di società trasparenti anche negli anni successivi a quello di maturazione del credito stesso. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita in occasione di una videoconferenza tenutasi il 18 settembre.
Con riferimento ai partecipanti di “enti trasparenti”, con la circolare n. 9 del 23 luglio 2021 (§ 5.6.3), l’Agenzia delle Entrate ha precisato – sulla scorta di precedenti chiarimenti resi in diversi documenti di prassi, tra cui la risoluzione n. 163/2003 – che, in linea di principio, le agevolazioni concesse alle imprese, sotto forma di crediti d’imposta, possono essere attribuite ai soci di società di persone o ai collaboratori dell’impresa familiare, in proporzione alle quote di partecipazione agli utili, in considerazione dei principi che regolano l’imputazione del reddito per trasparenza.
Per quanto riguarda i criteri, le modalità e la tempistica da seguire per l’attribuzione di un credito agevolativo da parte dell’ente trasparente, nonché per il relativo utilizzo da parte dei soci o dei collaboratori dell’impresa familiare, è stato chiarito che l’attribuzione del credito ai soci o ai collaboratori deve risultare dalla dichiarazione dei redditi dell’ente trasparente, il quale dà evidenza formale della ripartizione, indicando nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta nel corso del quale il credito è maturato (vale a dire, il periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati) l’ammontare spettante, quello eventualmente già utilizzato e quello residuo da riportare nella successiva dichiarazione, al netto dell’ammontare che si intende attribuire ai propri soci o collaboratori, anch’esso da indicare in apposito rigo.
I soci o i collaboratori, a loro volta, acquisiscono nella propria dichiarazione la quota di credito ad essi assegnata, al fine di utilizzarla in compensazione.
Inoltre, è stato precisato che l’utilizzo del credito d’imposta è consentito, non a decorrere dalla maturazione del beneficio (ossia dall’effettuazione dell’investimento eleggibile), ma a decorrere dall’entrata in funzione del bene che dà diritto all’agevolazione o dall’interconnessione dello stesso.
Nei casi in cui la fruizione del credito d’imposta sia frazionata in quote annuali, in ciascun anno, la parte di credito attribuita ai soci (o collaboratori), incrementata da quella utilizzata direttamente dalla società, non può eccedere la quota fruibile annualmente.
Viene infine richiamata la risoluzione n. 163/2003, con la quale è stato precisato che l’attribuzione ai soci del credito d’imposta maturato in capo alla società ne costituisce una particolare forma di utilizzo, non configurando un’ipotesi di cessione, e che i soci possono utilizzare la quota di credito loro assegnata solo dopo averla acquisita nella propria dichiarazione.
L’Agenzia delle Entrate, tenuto conto delle indicazioni contenute nei citati documenti di prassi, ha quindi affermato che l’esercizio della facoltà di attribuzione del credito d’imposta ai soci o ai collaboratori, ai fini della relativa fruizione, possa essere esercitata, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili, dandone “evidenza formale” nel modello di dichiarazione (quadro RU), con corrispondente evidenziazione anche nel modello del socio o collaboratore che lo ha ricevuto:
- a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale il credito d’imposta è maturato, nei limiti dell’ammontare spettante, al netto di quello già fruito, che non può eccedere la quota fruibile annualmente;
- per ciascun anno successivo, nei limiti dell’ammontare ancora non fruito, tenendo conto che, come precisato nella circolare n. 9/2021, in ciascun anno, la parte di credito attribuita ai soci o ai collaboratori, incrementata da quella direttamente utilizzata dalla società, non può eccedere la quota fruibile annualmente.
Inoltre, posto che l’utilizzo da parte del socio del credito d’imposta è subordinato alla possibilità di fruirne da parte della società trasparente, la fruizione potrà avvenire solo a seguito dell’entrata in funzione o dell’interconnessione del bene agevolato.
Ciò premesso, l’Agenzia ha ritenuto che, nel rispetto dei principi fissati dalla circolare n. 9/2021 sopra richiamati, nulla osta alla possibilità di attribuire il credito di imposta, legittimamente maturato e non ancora utilizzato, dall’ente trasparente ai soci dello stesso anche negli anni successivi a quello di maturazione di detto credito.
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