Nei regimi speciali IVA la fatturazione è senza bollo
Entro il prossimo 31 ottobre possibile controllare e modificare l’Elenco B
Da qualche giorno sono disponibili all’interno dell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” (sezione “Consultazione - Fatture elettroniche e altri dati IVA - Fatture elettroniche - Pagamento imposta di bollo”) i dati necessari per determinare l’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre 2025.
Si ricorda che i prospetti che l’Amministrazione finanziaria mette a disposizione sono due:
- il c.d. “Elenco A”, non modificabile, in cui sono evidenziate le e-fatture emesse e inviate tramite SdI che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo;
- il c.d. “Elenco B”, modificabile, nel quale vengono inserite le fatture elettroniche che non recano l’assolvimento dell’imposta, benché ne sorga l’obbligo.
Quest’ultimo elenco può essere consultato e integrato dal soggetto passivo entro il 31 ottobre 2025. Successivamente – entro il 15 novembre 2025 – l’Agenzia delle Entrate renderà noto l’importo definitivo dovuto per il terzo trimestre, che dovrà essere versato entro il 1° dicembre 2025 (poiché il 30 novembre 2025 cade di domenica).
Il contribuente potrà evidenziare uno o più documenti contenuti nel prospetto che non vanno assoggettati all’imposta di bollo per carenza dei presupposti, ma anche, eventualmente, segnalare gli estremi delle fatture elettroniche non individuate dall’Agenzia, per le quali l’imposta di bollo risulta dovuta.
Nella predisposizione dell’Elenco B l’Amministrazione finanziaria non comprende i file contraddistinti dai seguenti codici, rappresentativi di altrettanti regimi fiscali: “RF05 – vendita sali e tabacchi”, “RF06 – commercio di fiammiferi”, “RF07 – editoria”, “RF08 – gestione servizi di telefonia pubblica”, “RF09 – rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta”, “RF10 – intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72”, “RF11 – agenzie viaggi e turismo”.
Considerato che, in base all’art. 6 della Tabella B allegata al DPR 642/72 sono esenti da imposta di bollo “i corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto” (principio di alternatività IVA - bollo), le fatture emesse nell’ambito dei regimi sopra descritti vanno escluse dal tributo, documentando operazioni soggette a IVA (anche se questa non viene evidenziata in fattura).
Non sono, invece, esclusi dall’Elenco B dall’Agenzia, in via automatica, i file contraddistinti dal codice “RF14 - Rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione”.
Ci si potrebbe pertanto domandare se in questo caso il soggetto passivo emittente debba applicare l’imposta di bollo.
In linea generale, le fatture emesse relativamente a operazioni soggette al c.d. “regime del margine” sono assoggettate a IVA, pur se con il particolare meccanismo che caratterizza detto regime (art. 36 del DL 41/95). Fanno eccezione, ad esempio, le operazioni con l’estero di cui all’art. 37 comma 1 del DL 41/95, per cui il suddetto margine è non imponibile ai sensi degli artt. 8, 8-bis, 38-quater, 71 e 72 del DPR 633/72.
Per il principio di alternatività IVA - bollo in linea generale le cessioni domestiche di beni usati dovrebbero ritenersi escluse dal tributo. Il fatto che, in via ordinaria, il regime del margine preveda che l’IVA dovuta si calcoli:
- sottraendo dal prezzo di vendita (lordo) quello relativo all’acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie e
- scorporando dall’importo così ottenuto l’IVA in relazione all’aliquota propria del bene,
non dovrebbe far ritenere che una parte del corrispettivo (quella relativa all’acquisto del bene) vada esclusa da IVA. Come sottolineato dall’Amministrazione finanziaria nella C.M. n. 177/95, “il rivenditore all’atto dell’acquisto ha corrisposto un prezzo normalmente comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto”.
Pertanto, pur con le peculiari modalità di determinazione dell’IVA, dovrebbe potersi sostenere che l’intero corrispettivo fatturato non vada assoggettato a imposta di bollo.
Considerato, poi, che, ai sensi dell’art. 15 della Tabella B allegata al DPR 642/72 sono esenti in modo assoluto le fatture “emesse in relazione ad esportazioni di merci”, in linea di massima dovrebbero essere escluse da imposta di bollo anche le cessioni di beni soggette a regime del margine ma non imponibili ex art. 37 del DL 41/95 (in quanto considerate cessioni di cui all’art. 8 del DPR 633/72). Tale assunto non dovrebbe, invece, valere per le operazioni di cui all’art. 8-bis del DPR 633/72.
L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che l’esenzione da imposta di bollo “non può avere efficacia per quei documenti emessi per operazioni economiche assimilate alle esportazioni ai soli effetti dell’applicazione dell’I.V.A.“, restando escluse dal tributo le sole fatture emesse nei confronti degli armatori per l’imbarco sulle navi di provviste e dotazioni di bordo, in quanto atti “inerenti ad operazioni tendenti alla realizzazione dell’esportazione di merci” (risposta a interpello n. 45/2024 e R.M. n. 415755/73).
Spetterà, dunque, al contribuente valutare, caso per caso, se l’operazione contraddistinta dal codice RF14 possa beneficiare dell’esenzione da bollo o se, invece, sia soggetta al tributo.
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