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Tassate al 26% le operazioni di cessione o impiego di stablecoin denominate in euro

Non si considera imponibile la conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro

/ Salvatore SANNA

Sabato, 25 ottobre 2025

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Il Ddl. di bilancio 2026 prevede un regime speciale per le operazioni che riguardano le c.d. “stablecoin” denominate in euro.
Si interviene sulle plusvalenze e gli altri redditi che derivano dal rimborso, dalla cessione a titolo oneroso, dalla permuta e dalla detenzione delle cripto-attività ex art. 67 comma 1 lett. c-sexies) del TUIR, le quali, dal 1° gennaio 2026, sconteranno l’imposta sostitutiva del 33% come previsto dalla legge di bilancio 2025.

La novità è rappresentata dall’applicazione dell’aliquota del 26%, in luogo di quella ordinaria del 33%, ai redditi diversi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, di cui all’art. 3 paragrafo 1 numero 7) del Regolamento MiCA.

Ai fini del regime di tassazione agevolato, per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea. Si intende stabilire, infine, che non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.

Con riferimento alla permuta tra criptovalute e stablecoin, si ricorda che la circ. Agenzia delle Entrate 27 ottobre 2023 n. 30 (§ 3.1) ha chiarito che si considera fiscalmente rilevante la permuta tra una cripto-valuta e un e-money token, che garantisce il diritto di credito del possessore al valore nominale rispetto a una valuta FIAT.
Il tema è stato oggetto dell’interrogazione parlamentare 12 marzo 2025 n. 5-03682, con la quale è stato chiesto se siano fiscalmente rilevanti le sole permute fra criptovalute e stablecoin rientranti nella definizione di e-money token in base al regolamento MiCA o anche le permute fra criptovalute e stablecoin che presentino eguali caratteristiche e funzioni rispetto a quelle definite come e-money token dal regolamento MiCA, pur non potendo essere qualificate tali.
La risposta ha evidenziato che l’Agenzia sta elaborando un documento di prassi sul tema, il quale ora sembra oggetto dello bozza di Ddl. di bilancio 2026.

L’impiego di stablecoin tassato al 26% potrà essere pari alla differenza positiva tra il corrispettivo pagato per l’acquisto di un bene o di un servizio (o il loro valore normale) e il costo o valore di acquisto della cripto-attività scambiata.
La medesima impostazione si applica in caso di cessione per l’acquisizione di un NFT.

Saranno anche tassate al 26% le remunerazioni derivanti dalla detenzione di stablecoin, come ad esempio in caso staking: l’ultimo periodo del comma 9-bis dell’art. 68 del TUIR stabilisce infatti che “i proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione”.
A differenza di quanto avviene in caso di detenzione di altre cripto-attività, non saranno invece imponibili la conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro e il rimborso in euro del relativo valore nominale.
Dal testo del Ddl., quindi, pare che le stablecoin saranno trattate come cripto-attività “speciali” senza che venga prevista un’assimilazione con la valuta corrente.

Sempre riguardo al Ddl. di bilancio, si osserva che si prevede l’istituzione, con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di un Tavolo permanente di controllo e vigilanza sulle cripto-attività e la finanza innovativa, volto altresì a favorire uno sviluppo ordinato e legale del settore. Il Tavolo sarà composto da rappresentanti del Ministero dell’Economia e delle finanze, della Guardia di finanza, della CONSOB, della Banca d’Italia, dell’Unità di informazione finanziaria, nonché delle associazioni più rappresentative del settore ed esperti accademici individuati in base a criteri di competenza.

Il Tavolo avrà i seguenti compiti:
- monitorare costantemente i rischi connessi al settore e favorire la collaborazione tra le istituzioni di controllo e gli operatori;
- elaborare indirizzi strategici nazionali in materia di prevenzione di frodi, abusi e rischi sistemici;
- predisporre un protocollo di legalità tra le istituzioni e gli operatori del settore finalizzato a contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
- redigere un rapporto periodico di analisi sulle evoluzioni tecnologiche e finanziarie del comparto, con particolare attenzione agli impatti sulla stabilità del sistema e sulla tutela dei consumatori;
- promuovere iniziative per l’educazione finanziaria dei consumatori, al fine di incentivare un utilizzo consapevole delle cripto-attività e degli strumenti di finanza innovativa.

La norma prevede infine che ai componenti del Tavolo non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

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