Nelle PMI tessili e chimiche retribuzioni in aumento da gennaio
Nella busta paga di questo mese la prima rata dell’indennità una tantum
Lo scorso 21 ottobre Confartigianato, Cna, Casartigiani e Claai (in rappresentanza datoriale) e Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil (in rappresentanza dei lavoratori) hanno definito il rinnovo della disciplina applicabile al personale della piccola e media industria (fino a 249 occupati) dei settori Tessile, Abbigliamento, Moda, Calzature, Pelli e cuoio, Occhiali, Giocattoli, Penne, spazzole e pennelli e del settore Decorazione piastrelle in terzo fuoco, e al personale delle piccola industria (fino a 49 occupati) dei settori Chimica e settori accorpati, Plastica, Gomma, Abrasivi, Ceramica e Vetro (codice CNEL V750), scaduta il 31 dicembre 2022 (si veda “Incrementi retributivi da marzo nelle PMI dei settori Tessile e Chimico” del 22 febbraio 2022).
La nuova disciplina resterà in vigore fino al 31 dicembre 2026.
Sul versante economico si segnalano gli incrementi retributivi previsti in misure e con decorrenze differenti in funzione dei diversi settori di attività.
Per quel che concerne le lavorazioni del comparto Tessile (ovvero: Tessile abbigliamento-Moda; Calzature; Pelli e cuoio; Occhiali, Giocattoli; Penne, spazzole e pennelli) sono stati previsti incrementi pari a 125 euro dal 1° gennaio 2026, a 30 euro dal 1° agosto 2026 e a 45 euro dal 1° novembre 2026, commisurati al livello 4.
Per il settore Chimica e accorpati, sono stati previsti incrementi pari a 145 euro dal 1° gennaio 2026, a 30 euro dal 1° agosto 2026 e a 16 euro dal 1° novembre 2026, commisurati al livello D; per il settore Plastica e gomma sono stati previsti incrementi pari a 145 euro dal 1° gennaio 2026 e a 22 euro dal 1° agosto 2026 commisurati al livello 5; per i settori abrasivi, ceramica e vetro sono stati previsti incrementi pari a 145 euro dal 1° gennaio 2026 e a 16 euro dal 1° agosto 2026 commisurati ai livelli D1 (abrasivi, ceramica e vetro prime lavorazioni), 4 (vetro seconde lavorazioni) e 5 (vetro soffio a mano e semiautomatiche).
Per il comparto Decorazione piastrelle in terzo fuoco, infine, sono stati previsti incrementi pari a 80 euro dal 1° gennaio 2026, a 40 euro dal 1° agosto 2026 e a 30 euro dal 1° novembre 2026, riferiti al livello D della scala classificatoria.
Per tutti gli altri livelli i valori devono essere ricavati mediante riproporzionamento, in base alla scala parametrale vigente.
Le Parti hanno previsto inoltre la corresponsione di un elemento forfetario una tantum nei confronti dei soli lavoratori in forza alla data del 21 ottobre 2025.
Per le aziende del comparto Tessile sono state previste quattro tranche così distribuite (per tutti i comparti si riportano tra parentesi gli importi ridotti per gli apprendisti, pari al 70% di quelli dei lavoratori qualificati): 75 euro (52,50) a ottobre 2025; 350 euro (245) a novembre 2025; 150 euro (105) a dicembre 2025; 275 euro (192,50) ad aprile 2026. Previste quattro tranche anche per il comparto Chimica così distribuite: 90 euro (63) a ottobre 2025; 430 euro (301) a novembre 2025; 180 euro (126) a dicembre 2025; 340 euro (238) ad aprile 2026.
Infine, anche per il settore Decorazione piastrelle in terzo fuoco sono state previste quattro tranche così suddivise: 40 euro (28) a ottobre 2025; 205 euro (143,50) a novembre 2025; 80 euro (56) a dicembre 2025; 165 euro (115,50) ad aprile 2026. Si precisa che tali importi devono essere ridotti per i lavoratori a tempo parziale, in relazione alla minore durata dell’orario lavorativo.
Tra le novità di carattere normativo, occorre innanzitutto segnalare limitatamente al comparto tessile i seguenti nuovi termini di durata massima del periodo di prova, applicabili alle sole assunzioni che verranno effettuate a partire dal 1° novembre 2025: liv. 8 e 7, 6 mesi; liv. 6, 5 mesi; liv. 5, 5 mesi; liv. 4S, 4 mesi; liv. 4, 4 mesi; liv. 3S, 3 mesi; liv. 3, 3 mesi; liv. 2, 2 mesi e mezzo; liv. 1, 1 mese.
Si segnala altresì la previsione delle causali aggiuntive che, in applicazione della normativa vigente, consentono la stipula di contratti a termine di durata eccedente i 12 mesi, entro il massimo di 24 mesi.
Per le altre novità, tra le quali si segnala anche l’ampliamento delle tutele per le donne vittime di violenza di genere, si rinvia al testo integrale dell’Accordo.
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