Entrata in funzione del bene determinante per la rettifica della detrazione IVA
Con l’ordinanza n. 16718 depositata ieri, la Cassazione ha esaminato la nozione di “entrata in funzione” dei beni per la determinazione della detrazione ai fini IVA, ai sensi dell’art. 19-bis2 del DPR 633/72.
Nel caso di specie, un bene immobile era stato ultimato successivamente alla data di cessione e la questione verteva sull’individuazione del momento di “entrata in funzione” del fabbricato al fine di osservare le disposizioni in tema di rettifica della detrazione, per variazione del pro rata, a norma del comma 4 dell’art. 19-bis2 citato.
L’Agenzia delle Entrate aveva considerato che l’anno di entrata in funzione corrispondesse con quello di cessione del bene (in regime di esenzione IVA), sebbene l’immobile fosse ancora in corso di costruzione, determinando in tal senso l’imposta dovuta in conseguenza della rettifica dovuta (l’IVA a monte, gravante sulle opere realizzate, era stata detratta).
Secondo la Cassazione, tuttavia, deve essere considerato come momento di “entrata in funzione del bene” l’anno, successivo a quello di cessione, in cui l’immobile risulta essere stato ultimato.
La Suprema Corte rileva infatti che, per la ratio della disciplina in argomento, ai fini della corretta determinazione del pro rata IVA da rettificare, è necessario tenere conto degli eventi sopravvenuti e che, correlativamente, “vengano compiute le rettifiche necessarie anche con riguardo alle operazioni realizzate in epoca precedente, in modo da allineare la misura della detrazione IVA operata al momento dell’acquisto a quella effettivamente spettante in via definitiva al momento della cessione del bene”, fermo restando che per i fabbricati il termine entro cui operare la rettifica è pari a 10 anni dal completamento dell’opera.
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