Per il licenziamento per inidoneità non basta il giudizio del medico competente
Se la decisione per sopravvenuta impossibilità della prestazione è basata solo sul suo giudizio si applica la responsabilità per fatto degli ausiliari
Il giudizio di inidoneità permanente alla mansione specifica, espresso dal medico competente all’esito della sorveglianza sanitaria (art. 41 comma 6 del DLgs. 81/2008), pone il datore di lavoro in una posizione delicata.
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