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LAVORO & PREVIDENZA

Per il licenziamento per inidoneità non basta il giudizio del medico competente

Se la decisione per sopravvenuta impossibilità della prestazione è basata solo sul suo giudizio si applica la responsabilità per fatto degli ausiliari

/ Sergio PASSERINI

Venerdì, 10 luglio 2026

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Il giudizio di inidoneità permanente alla mansione specifica, espresso dal medico competente all’esito della sorveglianza sanitaria (art. 41 comma 6 del DLgs. 81/2008), pone il datore di lavoro in una posizione delicata. Da un lato, l’art. 42 dello stesso decreto gli vieta di continuare ad adibire il lavoratore alle mansioni divenute incompatibili con il suo stato di salute; dall’altro, il licenziamento per sopravvenuta impossibilità della prestazione, ove fondato unicamente su quel giudizio, espone l’impresa a un rischio rilevante: che la valutazione del medico venga smentita, in sede giudiziale, dalla consulenza tecnica d’ufficio (CTU) disposta dal giudice.

Gli accertamenti sanitari sull’idoneità alle mansioni non hanno, infatti, carattere di definitività e sono sempre sindacabili davanti all’autorità giudiziaria, anche quando non siano stati opposti in sede amministrativa (tra le molte, Cass. n. 9158/2022 e Cass. n. 16195/2011). Il giudice ha il potere-dovere di controllarne l’attendibilità e può pervenire, sulla base di una CTU medico-legale, a conclusioni opposte: in tal caso il licenziamento risulta privo della sua ragione giustificativa e viene dichiarato illegittimo.

Ci si può chiedere fino a che punto, in questa ipotesi, il datore di lavoro può invocare la propria buona fede, per avere confidato nella valutazione di un professionista qualificato quale il medico competente, nominato in adempimento di obblighi di legge.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che l’art. 18 della L. 300/70 contiene, quanto all’indennità risarcitoria eccedente le cinque mensilità minime (considerate come una sorta di “penale” di legge), solo una presunzione circa l’entità del danno subito dal lavoratore per effetto del licenziamento illegittimo; la responsabilità risarcitoria del datore di lavoro per l’importo eccedente le cinque mensilità minime può dunque essere esclusa dimostrando l’assenza di qualsiasi colpa del datore di lavoro nell’intimare il licenziamento poi giudicato illegittimo (cfr. Cass. n. 10260/2002). Discorso simile può essere fatto con riferimento all’indennità risarcitoria prevista dalla disciplina del c.d. contratto “a tutele crescenti” (art. 2 del DLgs. 23/2015).

Nei casi di licenziamento per inidoneità sopravvenuta giudicati illegittimi a seguito di una consulenza tecnica disposta dal giudice, che abbia ribaltato la precedente valutazione di inidoneità permanente, capita dunque frequentemente che il datore di lavoro – allo scopo di limitare la propria responsabilità risarcitoria – eccepisca la propria assenza di colpa, sostenendo di essersi limitato a prendere atto di una valutazione medica qualificata.

È effettivamente accaduto che l’assenza di colpa del datore nell’intimare il licenziamento per inidoneità permanente sia stata ritenuta idonea a escludere o ridurre il risarcimento; ma ciò è avvenuto nei casi in cui l’inidoneità del lavoratore era stata certificata da enti o strutture pubbliche oppure accertata da organi e secondo procedure normativamente imposte e vincolanti per il datore, come avviene nel settore del trasporto pubblico (cfr. Cass. n. 822/2020 e n. 21620/2018).

Il giudizio del medico competente si colloca su un piano diverso. Il medico competente è, per definizione, ex art. 2, lett. h) del DLgs. 81/2008, un collaboratore del datore di lavoro, da questi nominato; non è un ente terzo e imparziale. Ne consegue che quando la decisione di licenziare è stata adottata confidando unicamente sul suo giudizio, trova applicazione il principio di responsabilità per fatto degli ausiliari, a norma dell’art. 1228 c.c.: il datore di lavoro risponde anche dei fatti colposi del terzo della cui opera si sia avvalso nell’adempimento dell’obbligazione (così Cass. n. 4624/2026; si veda “Il silenzio del lavoratore sulla condizione di disabilità non limita la colpa datoriale” del 3 marzo 2026).

Quanto alle indicazioni operative, la giurisprudenza ha delineato un vero e proprio standard di diligenza. La colpa datoriale non è automaticamente esclusa dal giudizio del medico competente “in assenza di ulteriori elementi, indagini e verifiche, esigibili da parte datoriale”, e questi ulteriori elementi sono gli accertamenti sanitari effettuati da enti o strutture pubbliche o la conferma del giudizio di inidoneità da parte dell’azienda sanitaria territorialmente competente, che lo stesso datore può adire ai sensi dell’art. 41 comma 9 del DLgs. 81/2008 (come la giurisprudenza ha affermato, non è sufficiente a escludere la responsabilità del datore di lavoro la buona fede circa la propria condotta, ove non sia dimostrato “l’esaurimento di tutte le possibilità di adempiere secondo la normale diligenza”: cfr. Cass. n. 4623/2026). Il quadro che ne risulta è chiaro: il giudizio del medico competente è condizione necessaria, ma non sufficiente, e il ricorso all’ASL o ATS – tradizionalmente inteso come strumento di tutela del lavoratore – è passaggio che lo stesso datore di lavoro può attivare a maggior garanzia delle proprie decisioni.

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