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FISCO

Entro fine mese i pagamenti della rottamazione-quinquies

Chi ha presentato la domanda di adesione è tenuto a versare la prima o unica rata

/ Alice BOANO

Lunedì, 20 luglio 2026

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Per chi ha aderito alla rottamazione-quinquies entro lo scorso 30 aprile, il 31 luglio è il primo appuntamento con la cassa: entro fine mese va versata la prima rata del piano, oppure l’intero importo per chi ha optato per il pagamento in un’unica soluzione.

Lo scorso 23 giugno, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso disponibili, nell’area riservata del portale, le comunicazioni con l’esito dell’istanza, il dettaglio delle somme dovute e i moduli di pagamento (si veda “Al via la liquidazione delle rate della rottamazione-quinquies” del 24 giugno 2026).

Le modalità di recapito della comunicazione variano a seconda del canale utilizzato in fase di adesione. Per chi ha presentato la domanda nell’area riservata, la comunicazione, con i relativi moduli di pagamento, è resa disponibile esclusivamente all’interno della propria area riservata, in conformità a quanto previsto dalla legge. Per chi, invece, ha presentato la domanda utilizzando il servizio disponibile nell’area pubblica del sito, la comunicazione, oltre a essere consultabile nella propria area riservata, è stata altresì inviata al domicilio (casella PEC o indirizzo “fisico”) indicato dal richiedente in fase di presentazione della domanda.

Una copia della comunicazione e dei relativi moduli di pagamento può essere richiesta anche senza necessità di credenziali, allegando la sola documentazione necessaria per il riconoscimento e indicando la casella e-mail presso cui riceverli, tramite l’apposito form disponibile nell’area pubblica del sito.

Prima del versamento è opportuno verificare l’eventuale rimodulazione d’ufficio del numero di rate, acquisire i moduli e, per chi opta per la domiciliazione bancaria, attivare il mandato SDD, che va perfezionato entro i 10 giorni lavorativi precedenti la scadenza.

Per pagare sono stati messi a disposizione i seguenti canali:
- sito istituzionale;
- app EquiClick;
- domiciliazione sul conto corrente, secondo le indicazioni riportate nella Comunicazione delle somme dovute;
- moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di sportelli bancari, uffici postali, home banking, ricevitorie e tabaccai, sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL, Postamat e sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

È inoltre possibile procedere al pagamento solo di alcune delle cartelle/avvisi compresi nella comunicazione, utilizzando il servizio ContiTu, disponibile nell’area pubblica del sito. Tale servizio consente di rimodulare l’importo totale dovuto del piano di adesione e di richiedere i nuovi moduli di pagamento delle rate con gli importi aggiornati, ripartiti secondo il numero di rate indicato in fase di adesione.

Alla prima rata farà seguito la seconda al 30 settembre e, a seguire, ulteriori rate bimestrali fino al 31 maggio 2035, per un massimo di 54 rate (per chi ha scelto la massima estensione temporale) e per un importo minimo di 100 euro. In caso di pagamento rateale, si applicano interessi pari al 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026 (art. 1 comma 84 della L. 199/2025).

L’art. 10 del DL 38/2026 ha previsto una soglia di tolleranza di cinque giorni, ma solo ed esclusivamente in relazione al pagamento dell’unica rata scelta dal debitore ovvero, nel caso di soluzione rateale, all’ultima rata del piano. Pertanto, solo per chi paga in un’unica soluzione, conteggiando la tolleranza, il versamento potrà essere effettuato entro il 5 agosto 2026.

L’assolvimento della prima scadenza consolida gli effetti sostanziali e processuali della procedura. In seguito alla presentazione della domanda di adesione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della rottamazione-quinquies, non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive, non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo e manterrà in essere gli eventuali fermi amministrativi o le ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda.

Inoltre, sempre per i debiti “definibili”, il contribuente non sarà considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis del DPR 602/1973, né ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Sul piano processuale, se entro il 31 luglio 2026 viene pagata la prima rata o l’intero importo dovuto, su produzione della comunicazione di liquidazione delle somme e del certificato di pagamento della prima rata, il processo si estingue con spese compensate (art. 46 del DLgs. 546/92).

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