Conseguenze diverse per l’imposta non pagata durante la procedura concorsuale
Necessario valutare il momento genetico del tributo
A seguito della dichiarazione di fallimento, ogni credito deve essere accertato nelle forme di cui agli artt. 93 e ss. del RD 267/42, applicabili all’amministrazione straordinaria visto il richiamo dell’art. 53 comma 1 del DLgs. 270/99.
Tale regola generale subisce un’eccezione ove entrino in gioco i principi in tema di riparto della giurisdizione. Qualora un credito sia sottoposto, relativamente all’an e al quantum, alla giurisdizione di un giudice speciale, infatti, la cognizione del giudice fallimentare in sede di accertamento del passivo è limitata alla verifica: della concorsualità e della collocazione privilegiata o chirografaria del detto credito; dell’idoneità della documentazione probatoria depositata a supporto della domanda di insinuazione.
Il giudice delegato resta, per contro, vincolato all’accertamento compiuto dal giudice dotato di giurisdizione in ordine: all’an e al quantum del credito; al decorso dei termini di prescrizione (Cass. n. 21483/2015), anche quando verificatosi in epoca successiva alla notifica della cartella di pagamento (Cass. SS.UU. n. 14648/2017) o di quelli di decadenza dalla pretesa impositiva.
Ciò premesso, per la giurisprudenza, l’avvenuta irrogazione della sanzione per il mancato pagamento di un debito d’imposta sorto in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento del contribuente (o alla sua ammissione all’amministrazione straordinaria) esclude la rilevanza di qualsiasi considerazione attinente all’elemento soggettivo della violazione e all’impossibilità per il curatore o commissario straordinario di pagare i singoli creditori in lesione del principio della par condicio creditorum e ciò perché la sanzione trova il suo presupposto in una violazione commessa quando l’imprenditore era ancora in bonis (Cass. nn. 21078/2011 e 4300/2022).
Laddove il termine di pagamento del tributo sia decorso alla data della dichiarazione di fallimento – o, nel caso dell’amministrazione straordinaria, alla data del decreto di ammissione alla procedura, dalla quale decorrono gli effetti della dichiarazione di insolvenza – il curatore fallimentare o il commissario straordinario non può opporre di essere tenuto a rispettare le regole del concorso; in tal caso, le sanzioni sono dovute e vanno ammesse al passivo, con il solo limite che il pagamento dovrà avvenire in moneta concorsuale.
Diversamente accade ove il termine di pagamento del tributo non sia decorso alla data della dichiarazione di insolvenza, poiché in tale ipotesi l’imprenditore è ancora in condizione di effettuare un pagamento tempestivo, con la conseguenza che non può imputarsi a lui, né agli organi della procedura, alcuna colpevole inadempienza ai sensi dell’art. 5 del DLgs. 472/97, sia pure sotto il semplice profilo della coscienza e volontà del fatto (Cass. n. 4300/2022).
Tale orientamento è stato confermato, da ultimo, dalla Suprema Corte con l’ordinanza n. 23169 di ieri, la quale ha precisato che: prima della dichiarazione dello stato di insolvenza i termini di pagamento per il contribuente in bonis non sono ancora scaduti; dopo tale dichiarazione il pagamento non può più essere validamente eseguito dagli organi della procedura.
Per quanto concerne gli interessi dovuti per il ritardo nell’adempimento di un’obbligazione tributaria sorta anteriormente all’apertura dell’amministrazione straordinaria, i giudici di legittimità confermano l’orientamento secondo il quale anch’essi vanno posti a carico della società in bonis e della successiva procedura concorsuale, spettando al giudice delegato quantificarne l’esatto ammontare in sede di insinuazione del credito al passivo (Cass. n. 27283/2023).
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