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Mercoledì, 15 luglio 2026 - Aggiornato alle 6.00

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Verso la confisca per equivalente dei beni strumentali

/ REDAZIONE

Mercoledì, 15 luglio 2026

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Il Consiglio dei Ministri di ieri ha approvato, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (Ue) 2024/1260 sul recupero e la confisca dei beni, in sostituzione della direttiva 2014/42/Ue.

Stando al comunicato diffuso dall’esecutivo, la direttiva si inserisce nell’azione dell’Unione europea volta a contrastare le minacce poste dalla criminalità organizzata e dai reati più gravi mediante il rafforzamento degli strumenti di aggressione patrimoniale, secondo il principio per cui il crimine non deve produrre profitto. Le confische che ne formano oggetto si collocano nell’ambito di un “procedimento in materia penale” secondo la nozione autonoma del diritto dell’Unione – abbastanza ampia da comprendere anche il procedimento di prevenzione – che assume rilievo decisivo ai fini del riconoscimento reciproco, tra gli Stati membri, dei provvedimenti di congelamento e di confisca.

Il decreto, afferma il Governo, interviene essenzialmente per colmare gli spazi residui non ancora disciplinati e per assicurare il coordinamento e l’armonizzazione con le prescrizioni della direttiva.

Le principali novità riguardano il rafforzamento della confisca dei proventi del reato – profitto, prodotto e prezzo – e l’introduzione della confisca per equivalente dei beni strumentali, ossia dei beni utilizzati per commettere il reato, quando non sia possibile procedere alla confisca diretta.

Viene inoltre disciplinata la confisca dei beni trasferiti a terzi consapevoli dello scopo di sottrarli all’ablazione patrimoniale ed esteso il catalogo della confisca cosiddetta allargata a nuove fattispecie di particolare allarme sociale, tra cui determinati reati informatici. A garanzia dell’interessato e in coerenza con i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale, si introduce infine il requisito della correlazione temporale tra l’acquisizione dei beni e lo svolgimento dell’attività delittuosa, a presidio del principio di proporzionalità della misura.

Specifiche disposizioni riguardano, infine, il sequestro e la confisca delle criptovalute e delle cripto-attività, allo scopo di assicurarne l’effettiva indisponibilità per il destinatario della misura. 

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