Trust istituito dalla srl non revocabile dal creditore particolare del socio
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 23811, depositata ieri, nel ribadire il generale principio di autonomia soggettiva e patrimoniale della srl rispetto al socio-amministratore, ha stabilito che il creditore particolare di quest’ultimo non può agire in giudizio per ottenere la revoca (ex art. 2901 c.c.) del trust istituito dalla società sui beni facenti parte del patrimonio sociale.
Il creditore particolare del socio (quand’anche si tratti di socio di maggioranza e amministratore, come nel caso di specie), infatti, non è, per ciò solo, creditore della società, che costituisce un centro di imputazione di interessi autonomo e distinto.
In considerazione di ciò, il creditore del socio può aggredire, al più, la partecipazione sociale del suo debitore, nei limiti consentiti dall’ordinamento, ma non può sostituirsi alla società, ai soci o ai creditori sociali nel sindacare gli atti di disposizione del patrimonio sociale.
L’azione revocatoria, inoltre, è finalizzata a far sì che il creditore possa aggredire, per il tramite dell’azione esecutiva, il bene che costituisce l’oggetto dell’atto dispositivo del proprio debitore, con la conseguenza che, in un caso come quello di specie, l’azione non avrebbe alcuna utilità, dal momento che il creditore, quand’anche ottenesse l’inefficacia nei suoi confronti dell’atto istitutivo del trust disposto dalla società, non potrebbe agire esecutivamente sul patrimonio della medesima, non rivestendo la qualità di creditore di quest’ultima.
La Cassazione precisa, infine, che ai creditori personali del socio è altresì preclusa la possibilità di far valere la nullità per difetto di causa o motivo illecito dell’atto di conferimento in trust disposto dalla società.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941