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Venerdì, 24 luglio 2026 - Aggiornato alle 6.00

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Approvati i codici tributo per i ravvedimenti delle violazioni in ambito GMT

/ REDAZIONE

Venerdì, 24 luglio 2026

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Con la ris. Agenzia delle Entrate n. 27 di ieri sono stati istituiti i codici tributo per il versamento delle sanzioni, nelle ipotesi di ravvedimento, per le violazioni degli obblighi informativi di cui all’art. 51 comma 9 del DLgs. 209/2023 (comunicazione rilevante e modello di notifica); la risoluzione ha altresì approvato il codice tributo per la sanzione, sempre nell’ipotesi di ravvedimento, per la tardiva presentazione della dichiarazione fiscale di cui all’art. 53 comma 1 del DLgs. 209/2023, finalizzata a riepilogare i dati delle imposte minime (in tale ipotesi, la regolarizzazione può avvenire solo entro i 90 giorni successivi al termine di legge, come evidenziato dalla FAQ della stessa Agenzia delle Entrate del 17 luglio 2026).

In particolare, i codici tributo sono i seguenti:
- “2735”, per il ravvedimento delle violazioni relative all’obbligo di presentazione della comunicazione rilevante;
- “2736”, per il ravvedimento delle violazioni dell’obbligo di notifica;
- “2737”, per il ravvedimento della tardiva presentazione dichiarazione fiscale in regime GMT.

I codici tributo richiamati si aggiungono ai precedenti già istituiti con la ris. Agenzia delle Entrate n. 63/2025 in tema di sanzioni e interessi da ravvedimento (“2733” e “2734”), i quali riguardano le violazioni relative all’imposta minima integrativa, all’imposta minima suppletiva e all’imposta minima nazionale.

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