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Venerdì, 24 luglio 2026 - Aggiornato alle 6.00

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Via libera preliminare del Governo al DLgs. sul lavoro tramite piattaforme digitali

/ REDAZIONE

Venerdì, 24 luglio 2026

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Ieri il Governo ha dato il via libera preliminare allo schema di DLgs. di attuazione della direttiva Ue 2024/2831, relativa al miglioramento delle condizioni lavorative nel lavoro mediante piattaforme digitali. Si ricorda che il recepimento della direttiva deve avvenire entro il 2 dicembre e il DL 62/2026 ha già dettato una serie di disposizioni di prevenzione e contrasto del caporalato digitale, applicabili ai lavoratori di cui al Capo V-bis del DLgs. 81/2015 (si veda “Prorogato il termine per le annotazioni nel LUL ai rider” del 7 luglio 2026).
Il decreto, che dovrebbe essere composto da 27 articoli, introduce – come si legge nel comunicato di Palazzo Chigi – una disciplina organica, applicabile a tutte le piattaforme digitali che, a prescindere dalla sede di stabilimento, organizzano il lavoro prestato sul territorio nazionale.

In merito alla situazione occupazionale del lavoratore, si estende la presunzione di subordinazione già prevista per i rider, individuando gli elementi di fatto rilevanti per la qualificazione del rapporto anche in relazione all’uso di sistemi automatizzati idonei a incidere sui poteri di direzione e controllo. Le medesime tutele si applicano a chi lavora tramite intermediari.

In materia di gestione algoritmica sono introdotti limiti al trattamento dei dati personali. Sono previsti l’obbligo di valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e specifici obblighi informativi sui sistemi utilizzati.

È imposta la supervisione umana dei sistemi automatizzati, con valutazioni periodiche del loro impatto e con l’adozione di misure correttive, fino alla cessazione dell’utilizzo se emergono rischi discriminatori. Le decisioni che incidono in modo significativo sulla posizione lavorativa – quali la limitazione, la sospensione o la cessazione del rapporto o la chiusura dell’account – vanno adottate esclusivamente da una persona fisica, a pena di nullità. Il lavoratore ha il diritto di ottenere una spiegazione scritta delle decisioni automatizzate e di chiederne il riesame, con obbligo di rettifica e, in mancanza, di risarcimento del danno.

Sono poi rafforzate le tutele in materia di salute e sicurezza, con misure di prevenzione anche rispetto ai rischi connessi all’organizzazione algoritmica del lavoro e con l’attivazione di canali di segnalazione contro violenze e molestie. Vengono introdotti obblighi di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori e di trasparenza verso le autorità competenti ed è disciplinata la cooperazione tra le autorità nazionali e con quelle degli altri Stati membri.

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