Via libera preliminare del Governo al DLgs. sul lavoro tramite piattaforme digitali
Ieri il Governo ha dato il via libera preliminare allo schema di DLgs. di attuazione della direttiva Ue 2024/2831, relativa al miglioramento delle condizioni lavorative nel lavoro mediante piattaforme digitali. Si ricorda che il recepimento della direttiva deve avvenire entro il 2 dicembre e il DL 62/2026 ha già dettato una serie di disposizioni di prevenzione e contrasto del caporalato digitale, applicabili ai lavoratori di cui al Capo V-bis del DLgs. 81/2015 (si veda “Prorogato il termine per le annotazioni nel LUL ai rider” del 7 luglio 2026).
Il decreto, che dovrebbe essere composto da 27 articoli, introduce – come si legge nel comunicato di Palazzo Chigi – una disciplina organica, applicabile a tutte le piattaforme digitali che, a prescindere dalla sede di stabilimento, organizzano il lavoro prestato sul territorio nazionale.
In merito alla situazione occupazionale del lavoratore, si estende la presunzione di subordinazione già prevista per i rider, individuando gli elementi di fatto rilevanti per la qualificazione del rapporto anche in relazione all’uso di sistemi automatizzati idonei a incidere sui poteri di direzione e controllo. Le medesime tutele si applicano a chi lavora tramite intermediari.
In materia di gestione algoritmica sono introdotti limiti al trattamento dei dati personali. Sono previsti l’obbligo di valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e specifici obblighi informativi sui sistemi utilizzati.
È imposta la supervisione umana dei sistemi automatizzati, con valutazioni periodiche del loro impatto e con l’adozione di misure correttive, fino alla cessazione dell’utilizzo se emergono rischi discriminatori. Le decisioni che incidono in modo significativo sulla posizione lavorativa – quali la limitazione, la sospensione o la cessazione del rapporto o la chiusura dell’account – vanno adottate esclusivamente da una persona fisica, a pena di nullità. Il lavoratore ha il diritto di ottenere una spiegazione scritta delle decisioni automatizzate e di chiederne il riesame, con obbligo di rettifica e, in mancanza, di risarcimento del danno.
Sono poi rafforzate le tutele in materia di salute e sicurezza, con misure di prevenzione anche rispetto ai rischi connessi all’organizzazione algoritmica del lavoro e con l’attivazione di canali di segnalazione contro violenze e molestie. Vengono introdotti obblighi di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori e di trasparenza verso le autorità competenti ed è disciplinata la cooperazione tra le autorità nazionali e con quelle degli altri Stati membri.
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