La mancata esibizione delle fatture non basta per l’occultamento di documenti contabili
La Cassazione, nella sentenza n. 27666, depositata ieri, ha precisato che è da annullare con rinvio, per carenza di completezza e di coerenza logico-argomentativa, la decisione di merito che condanni l’imputato per la fattispecie di cui all’art. 10 del DLgs. 74/2000 facendone discendere gli elementi costitutivi dalla mera prova della mancata esibizione delle fatture.
Sono elementi costitutivi della fattispecie in questione:
- l’impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d’affari derivante dalla distruzione o dall’occultamento di documenti contabili;
- la finalità di evasione.
Non è possibile trarne la loro l’esistenza dalla mera prova della mancata esibizione delle fatture, dal momento che così facendo restano ignoti i criteri inferenziali che, dal dato di fatto accertato, conducono alla prova degli elementi costituitivi della fattispecie.
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