False
ACCEDI
Mercoledì, 9 settembre 2026 - Aggiornato alle 6.00

ECONOMIA & SOCIETÀ

Sequestro per il commercio abusivo di oro

Integra il reato anche una sola operazione, quando riconducibile a un’attività svolta in forma professionale senza averne dato comunicazione

/ Maria Francesca ARTUSI

Mercoledì, 9 settembre 2026

x
STAMPA

download PDF download PDF

La disciplina del mercato dell’oro contenuta nella L. 7/2000 prevede delle specifiche sanzioni penali per chi eserciti in via professionale il commercio in oro in assenza della preventiva comunicazione all’organismo degli agenti e dei mediatori.

In particolare, l’art. 4 comma 1 di tale legge stabilisce la reclusione da sei mesi a quattro anni, oltre ad una multa, per chiunque svolga l’attività del commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, senza averne dato comunicazione all’Organismo degli agenti e mediatori (OAM), ovvero in assenza dei requisiti richiesti. Alla stessa pena soggiace chiunque svolga attività aventi ad oggetto operazioni finanziarie sull’oro, rappresentato o meno da titoli, ivi comprese le monete d’oro, riservate alle banche e agli intermediari abilitati, senza esservi legittimato.

La sentenza n. 33016, depositata il 7 settembre dalla Cassazione, ha così confermato il sequestro probatorio di lingotti d’oro, lamine di oro puro e di frammenti di lamine in oro puro nei confronti di un soggetto, sottoposto a indagini per avere esercitato in via professionale il commercio in oro in assenza della preventiva comunicazione all’organismo degli agenti e dei mediatori.

Per i giudici di legittimità integra il reato di “commercio abusivo di oro” anche una sola operazione di compravendita, quando la stessa sia riconducibile ad un’attività svolta in forma professionale, senza averne dato comunicazione all’Ufficio Italiano dei Cambi, ovvero in assenza dei requisiti richiesti dall’art. 1 comma 3 della già citata L. 7/2000.

Ad esempio, la giurisprudenza penale ha ritenuto integrata la fattispecie in capo all’amministratore di una società che acquistava da privati oro usato e, in minima parte, rottami in oro, cedendo in conto lavorazione tali oggetti, pur rimanendone proprietaria, ad una ditta incaricata di fonderli, per poi rivendere l’oro così ottenuto a terzi (Cass. n. 6733/2019).

Nelle motivazioni della pronuncia qui in commento, i giudici di legittimità precisano che l’attività di commercio si differenzia da quella c.d. di “compro oro” disciplinata dal DLgs. n. 92/2017, che, tra l’altro, all’art. 8, prevede autonome e diverse sanzioni per l’eventuale esercizio abusivo.

In effetti, l’art. 1 del DLgs. 92/2017, appena citato, contiene una serie di definizioni di significativo rilievo, anche al fine della individuazione della diversa attività dell’operatore professionale. Dall’analisi comparata di tali definizioni, in specie quelle di “attività di compro oro”, “operatore compro oro” e “operazione di compro oro” si ricava in termini netti la specificità dell’attività di coloro che, previa iscrizione nel relativo registro, acquistano oggetti preziosi usati all’ingrosso o al dettaglio, per poi rivenderli a fonderie ovvero permutarli, esclusa dunque qualsiasi attività di fusione e formazione di lingotti, come di commercio e cessione di oro da investimento.

In tal senso è da tempo intervenuta – fornendo ulteriori chiarimenti agli operatori del settore, oltre che a riepilogare le prescrizioni normative e i necessari adempimenti – la circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento per la Pubblica sicurezza n. 557/2017, che identifica i “compro oro” con l’ampia categoria dei commercianti di oggetti preziosi usati, secondo la definizione ricavabile dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 121/1963 (che ha qualificato come usati gli oggetti immediatamente dopo il primo acquisto da un privato non operatore professionale, anche se nuovi dal punto di vista sostanziale, fisico ed economico), senza che abbia alcun rilievo né la dimensione dell’esercizio commerciale, né la sua denominazione, né la circostanza che il commercio di preziosi usati sia prevalente o accessorio ad altre attività.

In definitiva, viene affermato dalla Cassazione che l’attività del “compro oro” è costituita dalla compravendita all’ingrosso o al dettaglio ovvero dalla permuta di oggetti preziosi usati, escluso dunque sia il commercio di lingotti da investimento, che qualsiasi attività di lavorazione autonoma o creazione di lingotti. Diversificazione che ha conseguenze anche sul piano delle conseguenti qualificazioni delle norme penali applicabili; anche se è da notare che le sanzioni dell’esercizio abusivo del commercio e di quello dell’attività di “compro oro” sono pressoché sovrapponibili.

TORNA SU