NASpI ripetibile con l’effettivo ripristino del rapporto
Allo stesso modo, il diritto alla NASpI viene meno da quando il lavoratore opta per l’indennità sostitutiva della reintegra
La Cassazione, con la sentenza n. 24981/2026, si è espressa in materia di ripetizione della NASpI in un caso in cui i lavoratori, di cui era stata disposta la reintegrazione in quanto illegittimamente licenziati, avevano esercitato il diritto di opzione, chiedendo la corresponsione dell’indennità sostitutiva della reintegra.
Più nello specifico, il licenziamento collettivo irrogato ai lavoratori in questione era stato dichiarato illegittimo, con applicazione della tutela di cui al quarto comma dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, quindi con condanna del datore di lavoro alla loro reintegra e al pagamento dell’indennità risarcitoria. I lavoratori avevano esercitato il diritto di opzione, chiedendo la corresponsione dell’indennità sostitutiva della reintegrazione ai sensi dell’art. 18 comma 3 della L. 300/70 (nel testo modificato dalla L. 92/2012). Tale disposizione prevede che, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il lavoratore può domandare, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall’invito del datore di lavoro a riprendere servizio se anteriore a tale comunicazione, la corresponsione di un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro.
Poiché l’INPS aveva chiesto la restituzione delle somme percepite a titolo di NASpI sin dalla data del licenziamento (precisamente nel periodo dall’8 dicembre 2016 al 30 aprile 2018), i lavoratori avevano per contro chiesto l’accertamento del diritto a percepire tale indennità.
In primo e secondo grado la loro domanda era stata rigettata; la Corte d’Appello, in particolare, aveva escluso il diritto a percepire la NASpI sia nel periodo intercorrente dalla data del licenziamento alla data di esercizio dell’opzione di cui all’art. 18 comma 3 della L. 300/70 – in cui il rapporto era stato ripristinato dalla sentenza di annullamento del licenziamento – sia nel periodo successivo all’esercizio dell’opzione. In relazione a quest’ultimo periodo, i giudici hanno precisato che il rapporto di lavoro si era risolto per effetto di una dichiarazione negoziale di volontà del lavoratore, da cui era derivata una condizione di disoccupazione che non poteva definirsi involontaria.
Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte ha in parte accolto il ricorso proposto dai lavoratori alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite con le decisioni nn. 23476/2025 e 23876/2025, successive rispetto all’impugnata sentenza della Corte d’Appello. Secondo tali pronunce, lo stato di disoccupazione involontaria, necessario ai fini del riconoscimento della NASpI, viene meno solamente con l’effettivo ripristino del rapporto di lavoro, quindi con l’effettiva reintegra del lavoratore nel posto di lavoro.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che occorre considerare la situazione di fatto e non la situazione de iure creatasi per effetto della pronuncia giudiziale contenente l’ordine di reintegrazione e la condanna al pagamento dell’indennità risarcitoria, ma anche che ai fini del riconoscimento della NASpI non rileva nemmeno, in senso ostativo, un’eventuale inerzia del lavoratore nel portare a esecuzione una sentenza favorevole (si veda “Indennità di disoccupazione non ripetibile con termine nullo e rapporto trasformato” del 27 agosto 2025).
Nel caso di specie, il rapporto non si era di fatto ripristinato, essendosi risolto per effetto dell’opzione di cui al terzo comma dell’art. 18 esercitata dai lavoratori.
La Cassazione evidenzia che qualora il lavoratore opti per tale indennità al posto della reintegra, è senz’altro vero che si verifica una condizione di disoccupazione non involontaria, non assimilabile alla condizione del lavoratore licenziato. Il lavoratore, a partire dall’esercizio dell’opzione, non ha quindi più diritto a percepire il trattamento di disoccupazione.
Ciò però non vale per il periodo precedente, quindi dalla data del licenziamento al momento in cui viene esercitata l’opzione, rispetto al quale l’INPS non può domandare la restituzione dell’indennità dato che, di fatto, il rapporto in tale arco temporale non risulta né ripristinato né risolto.
A tal proposito si evidenzia che in passato la Cassazione ha affermato che risulta possibile domandare l’indennità sostitutiva della reintegrazione già con il ricorso introduttivo del giudizio di impugnazione del licenziamento e che, in caso di declaratoria di illegittimità, il giudice può condannare il datore di lavoro direttamente al pagamento dell’indennità sostitutiva (Cass. SS.UU. n. 18353/2014; Cass. n. 2831/2024). In tale ipotesi, il rapporto di lavoro è da intendersi risolto al momento della comunicazione dell’opzione del lavoratore; quindi, alla luce dei recenti chiarimenti della Cassazione, anche in questo caso il diritto alla NASpI percepita dovrebbe permanere nel periodo compreso tra il licenziamento (illegittimo) e l’esercizio dell’opzione.
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