Liti contro la cartella di pagamento con doppio litisconsorzio
Solo nell’omessa notifica dell’atto presupposto il litisconsorzio è necessario
Nel processo tributario, la classica ipotesi di litisconsorzio sul versante passivo si ha nelle controversie contro atti emessi dall’Agente della riscossione, avverso la cartella di pagamento o l’intimazione ad adempiere ex art. 50 del DPR 602/73.
Spesso il contribuente eccepisce vizi sia imputabili all’ente impositore (si pensi a qualsiasi censura sulla debenza del tributo, o all’omessa notifica dell’atto presupposto come ad esempio l’accertamento esecutivo) che all’Agente della riscossione (si consideri la decadenza per la notifica della cartella di pagamento).
In primo luogo il legislatore ha avuto riguardo alla c.d. omessa notifica dell’atto presupposto che ai sensi dell’art. 19 del DLgs. 546/92 rende annullabile l’atto successivo. Si pensi al ricorso contro l’intimazione ad adempiere basato, anche o solo, sull’omessa notifica dell’accertamento esecutivo, o al ricorso contro la cartella di pagamento basato sull’omessa notifica dell’avviso di recupero del credito di imposta.
Ai sensi dell’art. 14 comma 6-bis del DLgs. 546/92 (introdotto dal DLgs. 220/2023 e operante dai ricorsi notificati dal 5 gennaio 2024), “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”. Ciò va considerato unitamente alle modifiche apportate dal DLgs. 220/2023 all’art. 58 comma 2 del DLgs. 546/92 in base alle quali in appello non è mai ammessa la produzione della prova della notifica dell’atto impugnato “anche ai sensi dell’articolo 14 comma 6-bis”.
Il legislatore, in relazione ad uno dei vizi che più intasano le aule delle Corti tributarie, ha inteso far sì che i termini della questione siano ben chiari sin dal primo grado di giudizio, imponendo da un lato al contribuente la notifica del ricorso ad entrambi i soggetti e, dall’altro, alla parte pubblica di depositare nel primo grado l’eventuale prova della notifica dell’atto impugnato, intendendosi per tale anche l’atto presupposto.
Allo stato attuale, sembra maggioritaria la tesi secondo cui l’art. 14 comma 6-bis del DLgs. 546/92 ha introdotto un litisconsorzio necessario tra contribuente, ente impositore e Agente della riscossione. Per l’effetto, se in violazione di tale norma il contribuente non ha notificato il ricorso ad entrambi i soggetti la Corte di primo grado deve integrare il contraddittorio e il processo si estingue (con susseguente definitività dell’atto impugnato) se l’ordine di integrazione del contraddittorio non viene adempiuto.
Inoltre, se in primo grado la Corte non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, il giudice di appello deve rimettere la controversia in primo grado ai sensi dell’art. 59 del DLgs. 546/92 affinché ciò avvenga (C.G.T. II Lazio 17 marzo 2026 n. 1710/15/26, C.G.T. II Lombardia 19 marzo 2026 n. 627/21/26).
Il litisconsorzio nelle liti di riscossione è disciplinato sotto altra ottica dall’art. 39 del DLgs. 112/99, secondo cui “il concessionario della riscossione, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
Si pensi, banalmente, al ricorso contro la cartella di pagamento da controllo formale notificato al solo Agente della riscossione, in cui il contribuente censura la spettanza della detrazione di imposta disconosciuta.
Ormai la giurisprudenza è costante nel ritenere che la chiamata in causa dell’ente impositore ad opera dell’Agente della riscossione ha natura sostanziale. Dunque l’Agente della Riscossione senza necessità di chiedere l’autorizzazione del giudice, può chiamare in causa l’ente impositore essendo ciò sufficiente ad esonerarlo dalla responsabilità (Cass. 20 agosto 2024 n. 22978, Cass. 29 maggio 2025 n. 14455).
Ricapitolando:
- se viene eccepita l’omessa notifica dell’atto presupposto, c’è litisconsorzio necessario tra contribuente, ente impositore e Agente della riscossione e spetta alla Corte integrare il contraddittorio se il ricorso non è notificato a tutti;
- nelle altre ipotesi, il litisconsorzio sussiste ma è facoltativo, spettando comunque all’Agente della riscossione l’onere di chiamare in causa l’ente impositore, rispondendo della lite in caso contrario.
In quest’ultima ipotesi, però, qualora il contribuente, in primo grado, abbia presentato ricorso contro entrambi i soggetti avendo sollevato vizi imputabili a ciascuno di essi, diversa giurisprudenza è dell’avviso che, in appello, sussista un litisconsorzio processuale tra tutte le parti del primo grado ex art. 331 del codice di procedura civile (Cass. 16 settembre 2016 n. 18227, Cass. 22 maggio 2020 n. 9445, Cass. 9 febbraio 2021 n. 3077).
Tradotto in parole più semplici, in primo grado il litisconsorzio è facoltativo ma se il ricorso è notificato a tutti i soggetti il litisconsorzio diventa necessario in appello, con la conseguenza che se l’appello non venisse notificato a tutti, la Corte di secondo grado dovrebbe integrare il contraddittorio. Se l’ordine di integrazione del contraddittorio non venisse adempiuto, allora l’appello sarebbe a questo punto inammissibile.
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