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LAVORO & PREVIDENZA

Indicazioni sullo sgravio per i contratti di solidarietà conclusi a novembre 2025

L’INPS annuncia che le relative operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il 16 dicembre 2026

/ Luca MAMONE

Mercoledì, 9 settembre 2026

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Con il messaggio n. 2758, pubblicato ieri, l’INPS è intervenuto in merito allo sgravio contributivo ex art. 6 comma 4 del DL 510/96, connesso ai contratti di solidarietà difensivi accompagnati da cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), indicando un nuovo novero di imprese beneficiarie (elencate nell’Allegato n. 1 al messaggio), i cui periodi di integrazione salariale per solidarietà si sono conclusi entro il 30 novembre 2025.
Nell’occasione, l’Istituto previdenziale ha altresì fornito le istruzioni operative per consentire alle citate imprese la fruizione del beneficio mediante conguaglio contributivo.

In via preliminare, si ricorda che la disposizione del DL 510/96 riconosce in favore dei datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà ai sensi dell’abrogato art. 1 del DL 726/84 nonché dell’art. 21 del DLgs. 148/2015, una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione.

In concreto, la fruizione dello sgravio contributivo avviene mediante le operazioni di conguaglio con il sistema UniEmens.
Si ricorda, in ogni caso, che ai sensi dell’art. 7 comma 3 del DLgs. 148/2015, il conguaglio delle integrazioni salariali corrisposte ai lavoratori deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.
Operativamente, la procedura per la fruizione della riduzione contributiva deve essere attivata a iniziativa del datore di lavoro.

Successivamente, la competente Sede INPS, accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva sulla base della documentazione prodotta dal datore di lavoro (decreto direttoriale di ammissione al beneficio), attribuirà alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W”, avente il significato di “Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996”.

Per quanto riguarda invece le operazioni di conguaglio, l’INPS precisa che, con riguardo all’effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile.

Conguagliabili solo le somme spettanti

Fermo restando il predetto limite massimo, possono essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti, determinate secondo i criteri già indicati dall’INPS nella circ. n. 143/2025.

Ciò premesso, nel messaggio in commento si rende noto che le imprese interessate dai provvedimenti ministeriali di autorizzazione, per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, devono valorizzare all’interno di “DenunciaAziendale”, “AltrePartiteACredito”, i seguenti elementi:
- nell’elemento “CausaleACredito” devono inserire il codice causale già in uso “L972”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2024”;
- nell’elemento “ImportoACredito” devono invece indicare il relativo importo.

Per quanto riguarda i termini per adempiere, l’INPS precisa che le predette operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio, ovverosia il 16 dicembre 2026.

Infine, l’Istituto previdenziale ricorda che le imprese che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

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