Nuovo modulo TFR3 per l’adesione alla previdenza complementare
Il modello è disponibile anche in formato digitale, compilabile on line ed eventualmente notificato al datore di lavoro
Con il DM 4 settembre 2026, pubblicato ieri nella sezione Pubblicità legale del Ministero del Lavoro, è stato reso disponibile il nuovo modulo denominato “TFR3”, istituito al fine di dare attuazione alle novità in materia di previdenza complementare introdotte dalla legge di bilancio 2026, con particolare riferimento alle nuove modalità di conferimento tacito o automatico del TFR.
Sul punto, si ricorda come l’art. 1 comma 204 della L. 199/2025, modificando l’art. 8 del DLgs. 252/2005, abbia stabilito, con decorrenza dal 1° luglio 2026, che i lavoratori del settore privato alla prima assunzione, con esclusione dei domestici, siano iscritti d’ufficio mediante “silenzio-assenso” alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, con conferimento dell’intero TFR maturando e dei contributi previsti a carico del datore di lavoro e del lavoratore.
In ogni caso, entro 60 giorni dall’assunzione, il lavoratore può rinunciare all’adesione, optare per altra forma di previdenza complementare o mantenere il TFR in azienda, con possibilità di successiva revoca.
La norma specifica inoltre che in caso di presenza di più forme pensionistiche, la forma pensionistica complementare di destinazione sarà quella cui ha aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale.
Dal medesimo termine del 1° luglio 2026, anche per i lavoratori non al primo impiego, il datore di lavoro è tenuto a fornire un’informativa sugli accordi collettivi in materia di previdenza complementare e a verificare le scelte pregresse del lavoratore, acquisendo apposita dichiarazione, con applicazione del silenzio-assenso in assenza di opzioni espresse e facoltà di rinuncia entro 60 giorni.
Ciò premesso, il decreto in commento specifica altresì che il nuovo modulo TFR3 è disponibile anche in formato digitale, compilabile on line ed eventualmente notificato al datore di lavoro, nel rispetto della normativa vigente in materia di identificazione dell’utente, protezione dei dati personali e dematerializzazione. Le relative modalità tecniche saranno definite con un apposito decreto ministeriale.
In termini generali, il modulo prevede innanzitutto l’attestazione del lavoratore di aver ricevuto da parte del datore di lavoro:
- informazioni sugli accordi o contratti collettivi applicabili in materia di previdenza complementare;
- indicazione della forma pensionistica destinataria dell’adesione automatica;
- informazioni sul meccanismo di adesione automatica;
- indicazione delle facoltà esercitabili entro 60 giorni;
- informazioni sulle diverse opzioni di destinazione del TFR e relative tempistiche.
Ancora, il modulo richiede l’apposita dichiarazione del lavoratore con cui si attesta di essere di prima assunzione o non di prima assunzione.
Laddove non si tratti di una prima assunzione, il lavoratore interessato deve dichiarare se ha già in essere l’adesione alla previdenza complementare con versamento di tutto o parte del TFR, oppure di non essere aderente ad una forma di questo tipo.
Infine, le sezioni successive prevedono le opzioni per i lavoratori interessati di:
- conferire il TFR alla forma pensionistica prevista dall’adesione automatica;
- non conferire il contributo del lavoratore alla forma pensionistica di destinazione dell’adesione automatica;
- conferire il TFR in modo esplicito ad una specifica forma pensionistica complementare.
- non conferire il TFR ad una forma pensionistica complementare (per i lavoratori di prima assunzione).
Una volta terminata la compilazione, il datore di lavoro dovrà conservare la dichiarazione resa dal lavoratore e ne rilascerà copia al medesimo.
In caso di adesione automatica, il datore di lavoro ne darà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizierà a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni dall’assunzione.
Tali versamenti comprenderanno quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l’adesione decorrerà da tale data.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941