La compensazione delle ritenute degli studi ai nastri di partenza
L’Agenzia definisce il nuovo codice tributo per la compensazione delle ritenute residue
L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo (6830) per l’utilizzo in compensazione delle ritenute eccedenti degli studi professionali.
Con la risoluzione n. 6 dell’11 febbraio 2009 l’Agenzia delle Entrate ha quindi completato la definizione delle regole applicative per la compensazione da parte degli studi professionali delle ritenute eccedenti restituite dai soci.
Vale la pena di riepilogare brevemente i termini della questione. Con la circolare n. 56 del 23 dicembre 2009, l’Agenzia delle Entrate ha proposto un’interpretazione “evolutiva e sistematica” dell’art. 22 del TUIR, ammettendo la possibilità da parte dei soci o associati di restituire alle società o associazioni le ritenute che residuano, una volta operato
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