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Agevolato anche il trasferimento di immobili oggetto di lottizzazione

Secondo la Provinciale di Pescara, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura complessiva del 5%

/ Anita MAURO

Giovedì, 4 marzo 2010

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La lottizzazione rientra nella definizione di “piani urbanistici particolareggiati comunque denominati”.
Pertanto, in presenza delle altre condizioni richieste dalla norma agevolativa, il trasferimento di immobili oggetto di lottizzazione è soggetto alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura complessiva del 5%.

Così si è pronunciata la Commissione Tributaria provinciale di Pescara, nella sentenza n. 23 del 15 febbraio 2010, accogliendo il ricorso di un notaio che si era visto negare l’applicazione dell’agevolazione prevista per i trasferimenti di aree soggette a piani urbanistici particolareggiati.
La sentenza si riferisce alla disciplina del trasferimento di immobili siti in piani urbanistici particolareggiati introdotta, con decorrenza 1 gennaio 2008,

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