Rivalutazione ok anche senza bollatura e vidimazione
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’adempimento previsto per i soggetti in contabilità semplificata non è più necessario
Secondo la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 14 del 3 marzo 2010, gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità semplificata che hanno aderito alla rivalutazione dei beni d’impresa possono iscrivere i maggiori valori rivalutati su un prospetto privo di bollatura e vidimazione.
L’art. 15, comma 16 e seguenti del DL 185/2008 (cosiddetto “decreto anti-crisi”) ha riproposto una disciplina di rivalutazione a titolo oneroso dei beni d’impresa, limitata ai beni immobili diversi dalle aree fabbricabili e riservata ai soggetti che redigono il bilancio secondo i Principi contabili nazionali.
Tale rivalutazione degli immobili ha ripreso i tratti salienti del regime a suo tempo introdotto dagli artt. 10-16 della L. 342/2000, tanto che le disposizioni
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41