Amministrazione e controllo a compenso zero? Avanti il prossimo
Qualcuno deve aver pensato: ma se riscuotono grande successo le iniziative enogastronomiche “a chilometri zero”, chissà l’entusiasmo che scateneranno gli incarichi di amministrazione e controllo “a compenso zero”?
E così nel comma 2 dell’art. 6 del DL 78/2010 è stata infilata una disposizione per effetto della quale : “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera”.
Chiara nell’obiettivo (“compensi zero”), la disposizione si presenta quanto meno vaga, per non dire indeterminata, nella parte dedicata alla individuazione del suo ambito di applicazione.
Solo enti quali associazioni e fondazioni, oppure anche le società?
Solo quelle a partecipazione pubblica, oppure anche quelle che semplicemente ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche?
Solo gli organi di amministrazione, oppure anche quelli di controllo?
Solo se chi svolge l’incarico è un soggetto già stipendiato (dipendente pubblico) o indennizzato (politico eletto in una assemblea rappresentativa) dallo Stato che proprio in ragione di tale sua qualità è stato nominato, oppure anche se si tratta di tecnici e liberi professionisti?
In realtà, proprio la natura assai ampia della formulazione normativa non consentirebbe di porsi seriamente alcuni di questi interrogativi, dovendosi concludere per la più ampia delle interpretazioni possibili in relazione a ciascuno dei quesiti.
Il punto è che, così facendo, si determina un evidente conflitto tra quel che la norma sembrerebbe dire e quel che sarebbe sensato attribuirle.
Ergo, siamo in presenza di una norma insensata e scritta male che, in sede di conversione in legge del decreto, dovrà essere necessariamente rivista.
In particolare, pare veramente incredibile che si possa pretendere di rendere onorifiche cariche che comportano l’attribuzione di rilevanti responsabilità (o diventano onorifiche anche quelle?) e che per di più si possa pensare di prevedere una simile impostazione non soltanto quando l’incarico è ricoperto in diretta correlazione del proprio ruolo di pubblico dipendente o di rappresentante politico in carica, bensì anche quando l’incarico viene affidato a un privato cittadino che svolge un’attività libero professionale.
Inoltre, se una simile impostazione grida già di per sé stessa vendetta, quando ipotizzata in relazione a privati cittadini estranei alla pubblica amministrazione (a prescindere dalla natura dell’incarico, tra amministrazione e controllo), ancora di più sbigottisce se pensata con riferimento agli incarichi di controllo (sindaco e revisore legale dei conti).
Che tristezza, che modo di legiferare all’“arriva il parroco”.
Certo, per modificare tosto i decreti, ci sono le leggi di conversione; ma sono pur sempre decreti, mica appunti o bozze di lavoro.
L’obiettivo della riduzione dei costi nel sottobosco delle partecipate pubbliche è assolutamente condivisibile, ma non si realizza imponendo “compensi zero” a chi non ha altro rapporto organico con la pubblica amministrazione.
Anche perché viene lecito chiedersi cosa mai dovrebbe indurre qualcuno ad accettare e farsi carico “a zero” di lavoro e responsabilità.
Vogliamo istituzionalizzare l’economia di scambio “collaterale” che sembra andare molto in voga?
Che so: tu accetti l’incarico gratuito e in cambio la prima volta che compri una casa arriva un tizio che, mentre giri la testa dall’altra parte, te ne paga una parte?
L’obiettivo della riduzione dei costi nel sottobosco delle partecipate si realizza evitando la sovrapposizione di compensi in capo a chi già ne percepisce in ragione di altra carica pubblica ricoperta in diretta correlazione a quella ricevuta nella partecipata pubblica, nonché prevedendo limitazioni al numero di componenti che siedono nei vari CdA.
Norma, quest’ultima, che per altro fu a suo tempo introdotta, ma poi magicamente interpretata in modo da svuotarla.
Vedrete che anche questa, oltre che venire auspicabilmente modificata per eliminare le storture più evidenti (quelle nei confronti dei professionisti), sarà presto oggetto di altrettante magiche interpretazioni (a favore di politici e alti papaveri della pubblica amministrazione).
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