Non è dovuta l’IVA applicata sulla «TIA Ronchi»
Il committente/cittadino deve chiedere la restituzione al Comune/gestore entro il termine di prescrizione
Non sono dovute le somme addebitate dai Comuni o dai concessionari a titolo di IVA sulla Tariffa di Igiene Ambientale (TIA). Tale fattispecie, per ciò che riguarda il rapporto cittadino-Comune/concessionario, è regolata, infatti, dall’art. 2033 c.c. (indebito oggettivo), secondo cui “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”.
È quanto asserito dalla C.T. Prov. di Asti, sentenza n. 42 del 12 aprile del 2010, la quale ha rilevato come, al fine del rimborso di dette somme, sussista la giurisdizione del giudice ordinario e non, invece, quella del giudice tributario.
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