Attività sospesa per crisi senza CIG: permane l’obbligo contributivo
Le somme erogate in via eccezionale ai dipendenti sospesi non sono qualificabili come erogazioni liberali sottratte a contribuzione
Il datore di lavoro deve pagare all’INPS i contributi previdenziali sugli importi erogati in via eccezionale ai propri dipendenti in occasione della sospensione dell’attività lavorativa per crisi aziendale non seguita dall’intervento della cassa integrazione guadagni. Tali somme, infatti, risultando comunque collegate all’andamento aziendale, non possono essere considerate erogazioni liberali escluse dalla base imponibile contributiva.
Lo ha stabilito, in linea con quanto affermato nei precedenti gradi di giudizio, la sentenza n. 15207 del 23 giugno 2010 della sezione lavoro della Cassazione, rigettando il ricorso presentato da una società cui era stato ingiunto di pagare una certa somma all’INPS, a titolo di contributi omessi.
L’ingiunzione di pagamento scaturiva ...
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