Banche: requisito della certezza anche per i crediti convertiti in partecipazioni
Dalla circolare n. 42 si ricava che, in caso di accordi di ristrutturazione dei debiti, valgono gli elementi certi e precisi per la deducibilità
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 42 del 3 agosto, oggetto di primo commento ieri (si veda “Conversione di crediti in partecipazioni per le banche all’esame dell’Agenzia”), ha illustrato la disciplina contenuta nell’articolo 113 del TUIR in base alla quale, come noto, gli istituti bancari possono procedere alla acquisizione di partecipazioni al fine di recuperare, in quanto ritenuto più conveniente, eventuali crediti vantati nei confronti delle imprese in difficoltà finanziaria.
La pronuncia dell’amministrazione finanziaria illustra, in dettaglio, le modalità per giungere a tale “trasformazione” dei crediti in partecipazioni, passaggio che è condizionato all’assenso rispetto ad una istanza di interpello che deve essere obbligatoriamente
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