Territorialità IVA nella messa a disposizione del personale
Le regole generali non si applicano se la prestazione è resa da soggetti nazionali verso committenti non soggetti passivi extra-UE
La “messa a disposizione del personale” si realizza esclusivamente nell’ipotesi in cui il personale fornito svolga i compiti assegnatigli sotto la direzione ed il potere gerarchico e disciplinare della società che fruisce del prestito. Diversamente, quando la società che fornisce il prestito di personale continua ad esercitare sullo stesso poteri di direzione, gerarchico e disciplinare, si configura un appalto di servizi, con riferimento al quale si applicano esclusivamente le regole generali in materia di individuazione del luogo di tassazione delle prestazioni di servizi (RM n. 262/2002).
Sino al 2009, le prestazioni di messa a disposizione del personale erano rilevanti ai fini IVA in Italia nel caso in cui i servizi venissero resi da soggetti esteri nei confronti di soggetti ...
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