Cooperative a mutualità prevalente, niente relazione sul concambio
In caso di fusione, i vincoli assoluti di distribuibilità ai soci delle riserve di patrimonio netto della cooperativa costituiscono requisito necessario
Quando la fusione riguarda due o più società cooperative, le modalità di determinazione del rapporto di cambio delle azioni o quote assumono connotati procedurali del tutto peculiari.
Sulla materia, il Consiglio Nazionale dell’allora Albo dei Dottori Commercialisti ebbe modo di affermare che, in questi casi, il rapporto di cambio deve essere determinato “alla pari”, ossia sulla base dei soli valori nominali delle azioni o quote delle società cooperative che si fondono, senza dunque tenere conto dei rispettivi capitali economici, coerentemente con la necessità “di rispettare il vincolo di non distribuibilità delle riserve ai soci, riconoscendo la loro impossibilità a partecipare a qualsiasi forma di incremento al patrimonio” (“La determinazione del rapporto
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