Concordato preventivo, il pagamento con «notevole» dilazione non è «integrale»
Pertanto, per tali creditori è ammesso il voto per la «parte residua del credito»
Qualora la proposta di concordato preventivo preveda il pagamento dei creditori privilegiati al 100%, ma con una “notevole” dilazione, la soddisfazione per tali creditori si deve intendere come “non integrale”, con la conseguente applicazione della rispettiva disciplina.
È quanto stabilito dal Tribunale di Mantova, nella sentenza 16 settembre 2010, che affronta la questione del pagamento dilazionato dei creditori privilegiati e la formazione delle classi nel concordato preventivo.
Nel caso di specie il debitore, nella proposta concordataria, aveva previsto la suddivisione dei creditori concorsuali in 10 classi, con previsione di trattamenti differenziati.
La prima classe includeva creditori privilegiati garantiti da ipoteca, con soddisfazione nella percentuale del 100% ...
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