Agente di commercio escluso da IRAP se non organizzato
La Cassazione ribadisce il proprio consolidato orientamento
L’attività di agente di commercio è soggetta ad IRAP soltanto qualora sia autonomamente organizzata, requisito da accertare secondo i consueti criteri. È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 21578, depositata ieri, 21 ottobre 2010.
La pronuncia ribadisce l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità e dell’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda, infatti, che le sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. da 12108 a 12111 (depositate in data 26 maggio 2009), hanno sostenuto che l’assoggettamento ad IRAP dell’attività esercitata dagli agenti di commercio e dai promotori finanziari è possibile soltanto in presenza del presupposto oggettivo d’imposta (come detto, la sussistenza
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