Stretta sul raddoppio dei termini per i crediti indebitamente compensati
Il termine degli otto anni ex DL 185/2008 si applica ai soli casi di crediti inesistenti
Il termine di cui all’art. 27 comma 16 del DL 185/2008, secondo cui l’atto di recupero dei crediti inesistenti indebitamente compensati può essere notificato, a pena di decadenza, entro l’ottavo anno successivo a quello di utilizzo del credito, non può essere oggetto di interpretazione estensiva, quindi non può essere applicato ad ogni ipotesi di credito ritenuto non spettante.
Questo è l’importante principio che si desume dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari, sezione quarta, n. 140 del 4 agosto 2010.
Per quanto ci consta, è la prima volta che la giurisprudenza si occupa della norma richiamata, la cui interpretazione, sin dall’inizio, ha dato luogo a notevoli dibattiti in dottrina.
Il comma 16 dell’art. 27 del DL 185/2008 prevede che, ...
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