Accertamento bancario anche se le entrate e le uscite sono in pareggio
La prova contraria del contribuente deve essere circostanziata
Le movimentazioni bancarie che non trovano riscontro nella contabilità del contribuente fanno scattare le presunzioni legali previste dalla normativa vigente, secondo cui sia i prelevamenti sia i versamenti si presumono imponibili non dichiarati. Ciò vale anche se le entrate e le uscite sono “in pareggio”, in quanto “il fatto che le entrate e le uscite fossero in pareggio non significa che si tratta di movimenti di cui si sia tenuto conto nella dichiarazione dei redditi”.
Così, con la sentenza n. 21695 depositata il 22 ottobre 2010, la Corte di Cassazione ha fornito un contributo in più per meglio delineare l’ambito di operatività degli accertamenti bancari.
Pertanto, nonostante le entrate coincidano con le uscite, il contribuente può essere notificatario di un accertamento
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