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LAVORO & PREVIDENZA

Libere professioniste e maternità: normativa trasformata dal 2003

A differenza di quanto previsto in precedenza, l’indennità è parametrata al solo reddito professionale e non può superare un importo massimo

/ Francesca TOSCO

Venerdì, 29 ottobre 2010

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Ai fini del calcolo dell’indennità di maternità spettante alle libere professioniste, occorre distinguere il regime normativo vigente nel periodo anteriore alla riforma del 2003 da quello introdotto per il periodo successivo.
Infatti, mentre il testo originario dell’art. 70 del DLgs. 151/2001 riconosceva alle libere professioniste iscritte alle Casse di previdenza elencate nell’Allegato D al citato DLgs. (tra cui le Casse degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei consulenti del lavoro, ecc.) il diritto a percepire, per i 2 mesi antecedenti e i 3 mesi successivi al parto, un’indennità di maternità pari all’80% di 5/12 del reddito dalle stesse complessivamente percepito e denunciato ai fini fiscali nel secondo anno precedente a quello della domanda, senza porre ...

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