Scioglimento di società di persone con scadenze ordinarie
In assenza di procedura formale di liquidazione, per la dichiarazione dei redditi vale il termine del 30 settembre
Devono essere presentate entro il prossimo 30 settembre 2011 le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IRAP delle società di persone che nel 2010 si sono sciolte senza formale procedura di liquidazione.
Secondo un orientamento dell’Agenzia delle Entrate ormai consolidato (si vedano la ris. 30 luglio 2008 n. 329 e le circ. 12 giugno 2002 n. 50, § 19.2 e 7 giugno 2002 n. 48, § 2.1), la dichiarazione dei redditi di una società di persone, sciolta senza intraprendere la formale procedura di liquidazione, deve essere presentata entro i termini ordinari, ossia entro i termini previsti dall’art. 2 del DPR 322/98 e non quelli indicati dal successivo art. 5 del medesimo decreto. Pertanto, le società semplici, le società in nome collettivo e in accomandita semplice che procedono allo ...
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