Per le perdite su crediti vale sempre la certezza
Secondo la Cassazione, per la deduzione delle perdite non è necessario attendere la sentenza di fallimento del debitore
Con la sentenza n. 22135 del 29 ottobre 2010, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi dei criteri di deducibilità delle perdite su crediti nella disciplina del reddito d’impresa, nel caso in cui il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali.
Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 101, comma 5, del TUIR, le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.
Sebbene il testo della sentenza non sia dei più lineari, la Cassazione sembra confermare il proprio precedente orientamento (Cass. 3 agosto 2005 n. 16330), affermando che, anche con riferimento ai debitori assoggettati a procedure concorsuali, il periodo d’imposta di competenza per operare la deducibilità ...
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