Sono scomputabili solo le perdite del consolidato
L’Agenzia delle Entrate ha approvato un apposito modello che la consolidante deve presentare per via telematica
L’art. 40-bis del DPR 600/73 prevede che, nell’accertamento nei confronti delle imprese che hanno esercitato l’opzione per il consolidato fiscale, la consolidante può chiedere in diminuzione dei maggiori imponibili le “perdite di periodo del consolidato” non utilizzate.
Per questo motivo, è stato approvato, con provvedimento del 29 ottobre 2010, un apposito modello da presentarsi per via telematica a cura della consolidante.
Nel provvedimento viene specificato che, per “perdite di periodo del consolidato”, “devono intendersi sia le perdite relative al periodo d’imposta oggetto di rettifica, sia quelle ancora utilizzabili alla data di chiusura dello stesso ai sensi dell’art. 84 del TUIR”, e che si scomputano per prime le perdite
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