Avviamento, la perizia «batte» i calcoli forfetari degli uffici
Se l’atto di cessione è accompagnato dal documento, l’eventuale accertamento basato su tale metodo è viziato da carenza di motivazione
In occasione di un precedente intervento (si veda “Avviamento, il calcolo forfetario ai fini del registro” del 12 novembre 2010), ci si è soffermati sulla metodologia di calcolo cui fanno abitualmente riferimento gli uffici dell’Amministrazione finanziaria, al fine di addivenire ad una prima sommaria stima, ai fini dell’imposta di registro, dell’avviamento relativo ad un complesso aziendale compravenduto.
Tale metodologia forfetaria di calcolo, ancorché prevista da una norma oggi non più in vigore, il comma 4 dell’art. 2 del DPR 460/96, è stata espressamente richiamata dalla Comunicazione di servizio n. 52 del 25 luglio 2003, con la precipua finalità di stabilire criteri selettivi per gli uffici ai fini dell’individuazione dei casi “meritevoli”
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41